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16 provisions
Art. 1 (art. 6 cpv. 2 LAET)
Nell’ambito dell’esercizio dell’alta vigilanza sull’Azienda elettrica ticinese (in seguito:
AET) da parte del Gran Consiglio è istituita una commissione di controllo denominata «Commissione
del controllo del mandato pubblico dell’AET» (in seguito: Commissione).
Art. 2
1La Commissione designa, all’inizio del suo mandato, un presidente, un vicepresidente
e un segretario.
2Il presidente, il vicepresidente ed il segretario formano l’Ufficio presidenziale.
Art. 3
1Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’astensione dal voto non è ammessa. In caso di parità decide il voto del presidente o, in sua
assenza, quello del vicepresidente.
2La Commissione allestisce un verbale delle sedute e un protocollo delle decisioni, che vengono
conservati in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati. Copia del verbale viene trasmesso
unicamente ai membri della Commissione.
Art. 4
1I membri sono rieleggibili.
2La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell’energia.1
3La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di
amministrazione dell’AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione,
distribuzione e commercio di energia.
4I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e sulle
deliberazioni.
Art. 5
La Commissione svolge i compiti previsti dalla legge, secondo la procedura fissata nel
presente regolamento.
Art. 6
1Per singoli oggetti, la Commissione può coinvolgere l’intera Commissione speciale
dell’energia2, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interessi.
2In tal caso, anche i membri della Commissione speciale dell’energia3 sono sottoposti alle condizioni
e agli obblighi previsti dall’art. 6 cpv. 3 LAET.
Art. 7
I documenti e le informazioni acquisiti dalla Commissione sottostanno al principio della
riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale. Essi non possono essere trasmessi o
divulgati a terzi.
Art. 8
La Commissione speciale dell’energia4, sentito il Consiglio di Stato, decide circa
l’informazione da trasmettere al Gran Consiglio.
Art. 9
Le indennità dei membri della Commissione sono stabilite secondo le norme vigenti per
le Commissioni del Gran Consiglio.
Copertura per la responsabilità civile professionale
1 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
2 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
3 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
4 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
743.110
Art. 10 (art. 17 cpv. 3 LAET)
Per la responsabilità civile professionale dei membri del Consiglio di amministrazione,
AET provvede a un’adeguata copertura assicurativa (minimo 10 milioni di franchi).
Esonero dalle imposte; compenso e riparto
Art. 11 (art. 19 LAET)
Dall’indennità a titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti
assunti o costruiti dall’azienda, fissata a franchi 13,60 per anno e per kW lordo dalla LAET, è dedotta
in primo luogo la somma necessaria a corrispondere un’indennità di franchi 5.- per testa di
popolazione residente nei Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di fr. 8750.–.
Art. 12
La somma da ripartire ai sensi dell’art. 11 non può essere superiore alla metà
dell’indennità a titolo di compenso disponibile. Qualora la superi, sono decurtati in primo luogo e
proporzionalmente gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune e, per la rimanenza, i
minimi medesimi.
Art. 13
Nel caso di impianti sovrastanti l’uno all’altro e appartenenti a diverse aziende, l’indennità
corrisposta per testa di popolazione residente è decurtata degli importi provenienti da terzi in modo
da non superare complessivamente i franchi 5.- per abitante ed il massimo di fr. 8750.–. L’indennità
non distribuita a questo titolo, viene aggiunta alla porzione residua per l’ulteriore riparto.
Art. 14
L’indennità a titolo di compenso residua è assegnata per il 50%, in ragione delle stime
ufficiali. L’ulteriore 50% è attribuita:
– per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in
proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua
nelle giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
– per il 40% ai medesimi Comuni, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma delle
singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate per i
rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
Art. 15 Disposizioni abrogative
Il regolamento della commissione del controllo del mandato pubblico dell’AET del 4
settembre 2007 e il regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda elettrica ticinese del 29 aprile 2014 sono abrogati.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.5
Pubblicato nel BU 2016, 508.
5 Entrata in vigore: 9 dicembre 2016 - BU 2016, 508.