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Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Ticino · 701.500 · statute

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Contents: 19 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici
  3. Art. 3 Informazione
  4. Art. 4 Piano delle zone di pericolo
  5. Art. 5 a) allestimento
  6. Art. 6 b) pubblicazione, osservazioni
  7. Art. 7
  8. Art. 8 d) ricorso
  9. Art. 9 Effetti
  10. Art. 10 Modifica del PZP
  11. Art. 11 Menzione
  12. Art. 12 Principio
  13. Art. 13 Compiti
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Intervento sostitutivo
  16. Art. 16 Ricorsi
  17. Art. 17 Diritto intertemporale
  18. Art. 18 Abrogazione
  19. Art. 19 Entrata in vigore

19 provisions

Art. 1 Scopo

1Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali. 2Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.

Art. 2 Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici

1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite regolamento i dettagli della legge ed emana le necessarie direttive. 2Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di gestione dei rischi (art. 12).

Art. 3 Informazione

Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione. TITOLO II Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

Art. 4 Piano delle zone di pericolo

1Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali. 2Il PZP è composto dai seguenti documenti: a) catasto degli eventi conosciuti; b) carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti; c) carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone; d) relazione tecnica. 3Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento). Procedura

Art. 5 a) allestimento

1Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati. 2Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, oppure a tappe, per una o più di esse.

Art. 6 b) pubblicazione, osservazioni

1Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il PZP è pubblicato presso i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni. 2Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può formulare osservazioni. c) adozione 701.500

Art. 7

1Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò non pregiudica la sua valutazione globale. 2L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

Art. 8 d) ricorso

1Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). 2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 Effetti

1Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali. 2Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

Art. 10 Modifica del PZP

1Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo. 2Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione. 3Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.

Art. 11 Menzione

Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni singolo fondo. TITOLO III Gestione del rischio

Art. 12 Principio

1Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli, sono adottate le adeguate misure di gestione del rischio. 2In particolare: a) i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio; b) sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio; c) sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza; d) le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione; e) le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali; f) sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli. 3Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.

Art. 13 Compiti

1L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali. 2L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito: a) dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso; b) dei Consorzi costituiti a tale scopo; c) dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza; d) dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare. 3L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi. 4Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991. 701.500 5I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.

Art. 14

…1 TITOLO IV Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Art. 15 Intervento sostitutivo

In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in via sostitutiva.

Art. 16 Ricorsi

Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la LPAmm. TITOLO V Norme transitorie e finali

Art. 17 Diritto intertemporale

1I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore. 2I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura del diritto anteriore; per il resto, fa stato questa legge. 3Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino a che non saranno sostituiti dalle misure di gestione del rischio secondo questa legge.

Art. 18 Abrogazione

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicata nel BU 2017, 221. 1 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244. 2 Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 221.

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