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12 provisions
Art. 1 (art. 3 LAN)
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito: Dipartimento) è competente per
l’applicazione della legislazione in materia di apertura dei negozi, qualora determinate competenze
non siano espressamente riservate ad altri organi esecutivi.
Controlli, deroghe e multe
Art. 2 (art. 7, 11, 15 e 17 LAN)
1L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è competente per:
a) l’esecuzione dei controlli;
b) la concessione di deroghe agli orari di apertura in occasione di esposizioni, inaugurazioni,
ricorrenze e anniversari;
c) le decisioni di multa fino a 5’000 franchi.
2La Divisione dell’economia è competente per:
a) la concessione di deroghe agli orari di apertura in occasione di manifestazioni culturali, sportive
o popolari;
b) le decisioni di multa oltre 5’000 franchi, fino a 10’000 franchi.
3Il Dipartimento è competente per le decisioni di multa oltre 10’000 franchi, fino a 20’000 franchi.
Composizione della Commissione consultiva
Art. 3 (art. 4 LAN)
La Commissione consultiva è composta dai rappresentanti della Commissione paritetica
cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.
Capitolo secondo
Procedura
Art. 4 Termine per l’istanza di deroga e contenuto
1L’istanza di deroga deve pervenire in forma scritta all’autorità competente almeno 30
giorni prima dell’evento per il quale la deroga è richiesta.
2L’istanza deve contenere almeno una motivazione succinta e l’indicazione precisa (giorni e ore)
dei periodi per i quali è chiesta la deroga.
Tasse
Art. 5 (art. 20 LAN)
Per le autorizzazioni di apertura in deroga, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge, è
prelevata una tassa di 300 franchi più un supplemento di 20 franchi per ogni giorno supplementare,
fino a un massimo di 1000 franchi.
Capitolo terzo
945.210
Definizioni
Località turistiche
Art. 6 (art. 10 cpv. 1 lett. f; 14 cpv. 1 lett. f LAN)
1Sono considerate turistiche le località che offrono ad esempio cure, sport, escursioni e
soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo importante e soggiace a fluttuazioni
stagionali.
2Le località turistiche per la stagione estiva sono designate dal Consiglio di Stato per decreto
esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri:
a) almeno 8’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero,
paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al
mese nel periodo considerato);
b) almeno 24’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore
alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000
pernottamenti al mese nel periodo considerato);
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero;
d) almeno 65 abitazioni secondarie;
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione;
f) fattore di picco stagionale almeno pari a 2 (il mese dell’anno con il maggior numero di
pernottamenti deve essere almeno il doppio rispetto alla media dei pernottamenti mensili
sull’arco dell’anno);
g) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica estiva (2 turisti
ogni 10 residenti).
3È considerata stagione estiva, il periodo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre.
4Le località turistiche per la stagione invernale sono designate dal Consiglio di Stato per decreto
esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri:
a) almeno 3’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero
e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al mese nel periodo
considerato);
b) almeno 9’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero
e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000 pernottamenti al mese nel periodo
considerato);
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero;
d) almeno 65 abitazioni secondarie;
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione;
f) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica invernale (2 turisti
ogni 10 residenti);
g) almeno una infrastruttura o impianto per le attività di svago tipiche della stagione invernale,
piste del ghiaccio, impianti di risalita sciistici.
5È considerata stagione invernale, il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e l’ultimo giorno del
mese di febbraio.
Località di confine
Art. 7 (art. 10 cpv. 1 lett. g; 14 cpv. 1 lett. g LAN)
Sono «località di confine» quelle provviste di un valico di frontiera servito, situate
direttamente sul confine, limitatamente alle zone toccate dal traffico di confine, designate per
decreto esecutivo.
Comuni di frontiera
Art. 8 (art. 16 cpv. 1 LAN)
Sono considerati «Comuni di frontiera», quelli situati in prossimità della frontiera, che non
dispongono di un valico doganale oppure quei Comuni che pur disponendo di un valico doganale
non rientrano nella qualifica di località di confine, in quanto toccati solo parzialmente dal traffico di
confine.
Attrattività economica dell’apertura domenicale
(art. 16 cpv. 1 LAN)
945.210
Art. 9
L’attrattività economica dell’apertura domenicale ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 della legge è
data se l’apertura domenicale consente di realizzare una cifra d’affari pari ad almeno il 20% di quella
usualmente conseguita nel resto della settimana. I primi 6 mesi di attività valgono come periodo di
osservazione.
Strade principali con traffico intenso di viaggiatori
Art. 10 (art. 14 cpv. 1 lett. h LAN)
1La nozione di «strada principale con traffico intenso» si applica alle arterie di traffico che
collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda la parte principale
del traffico che percorre le grandi distanze, designate per decreto esecutivo.
2Sono considerate località di dimensioni importanti Bellinzona, Locarno, Biasca, Lugano, Mendrisio
e Chiasso.
3Le strade principali ai sensi del capoverso 1 sono considerate tali sino ad un raggio di un chilometro
rispetto al centro delle località di cui al capoverso 2. La sede del Municipio costituisce il centro della
località.
4Sono considerate strade principali di collegamento fra Stati, le strade che, a partire dallo svincolo
autostradale o semi-autostradale, portano al confine cantonale o ad un valico, designate per decreto
esecutivo.
Capitolo quarto
Norme finali
Art. 11 Norme abrogative
Il regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970 è
abrogato
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2020.
Pubblicato nel BU 2019, 443.