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Regolamento della legge sull’apertura dei negozi

Ticino · 945.210 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 (art. 3 LAN)
  2. Art. 2 (art. 7, 11, 15 e 17 LAN)
  3. Art. 3 (art. 4 LAN)
  4. Art. 4 Termine per l’istanza di deroga e contenuto
  5. Art. 5 (art. 20 LAN)
  6. Art. 6 (art. 10 cpv. 1 lett. f; 14 cpv. 1 lett. f LAN)
  7. Art. 7 (art. 10 cpv. 1 lett. g; 14 cpv. 1 lett. g LAN)
  8. Art. 8 (art. 16 cpv. 1 LAN)
  9. Art. 9
  10. Art. 10 (art. 14 cpv. 1 lett. h LAN)
  11. Art. 11 Norme abrogative
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 (art. 3 LAN)

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito: Dipartimento) è competente per l’applicazione della legislazione in materia di apertura dei negozi, qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi esecutivi. Controlli, deroghe e multe

Art. 2 (art. 7, 11, 15 e 17 LAN)

1L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è competente per: a) l’esecuzione dei controlli; b) la concessione di deroghe agli orari di apertura in occasione di esposizioni, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari; c) le decisioni di multa fino a 5’000 franchi. 2La Divisione dell’economia è competente per: a) la concessione di deroghe agli orari di apertura in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari; b) le decisioni di multa oltre 5’000 franchi, fino a 10’000 franchi. 3Il Dipartimento è competente per le decisioni di multa oltre 10’000 franchi, fino a 20’000 franchi. Composizione della Commissione consultiva

Art. 3 (art. 4 LAN)

La Commissione consultiva è composta dai rappresentanti della Commissione paritetica cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino. Capitolo secondo Procedura

Art. 4 Termine per l’istanza di deroga e contenuto

1L’istanza di deroga deve pervenire in forma scritta all’autorità competente almeno 30 giorni prima dell’evento per il quale la deroga è richiesta. 2L’istanza deve contenere almeno una motivazione succinta e l’indicazione precisa (giorni e ore) dei periodi per i quali è chiesta la deroga. Tasse

Art. 5 (art. 20 LAN)

Per le autorizzazioni di apertura in deroga, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge, è prelevata una tassa di 300 franchi più un supplemento di 20 franchi per ogni giorno supplementare, fino a un massimo di 1000 franchi. Capitolo terzo 945.210 Definizioni Località turistiche

Art. 6 (art. 10 cpv. 1 lett. f; 14 cpv. 1 lett. f LAN)

1Sono considerate turistiche le località che offrono ad esempio cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo importante e soggiace a fluttuazioni stagionali. 2Le località turistiche per la stagione estiva sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri: a) almeno 8’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); b) almeno 24’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero; d) almeno 65 abitazioni secondarie; e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione; f) fattore di picco stagionale almeno pari a 2 (il mese dell’anno con il maggior numero di pernottamenti deve essere almeno il doppio rispetto alla media dei pernottamenti mensili sull’arco dell’anno); g) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica estiva (2 turisti ogni 10 residenti). 3È considerata stagione estiva, il periodo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre. 4Le località turistiche per la stagione invernale sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri: a) almeno 3’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); b) almeno 9’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero; d) almeno 65 abitazioni secondarie; e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione; f) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica invernale (2 turisti ogni 10 residenti); g) almeno una infrastruttura o impianto per le attività di svago tipiche della stagione invernale, piste del ghiaccio, impianti di risalita sciistici. 5È considerata stagione invernale, il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e l’ultimo giorno del mese di febbraio. Località di confine

Art. 7 (art. 10 cpv. 1 lett. g; 14 cpv. 1 lett. g LAN)

Sono «località di confine» quelle provviste di un valico di frontiera servito, situate direttamente sul confine, limitatamente alle zone toccate dal traffico di confine, designate per decreto esecutivo. Comuni di frontiera

Art. 8 (art. 16 cpv. 1 LAN)

Sono considerati «Comuni di frontiera», quelli situati in prossimità della frontiera, che non dispongono di un valico doganale oppure quei Comuni che pur disponendo di un valico doganale non rientrano nella qualifica di località di confine, in quanto toccati solo parzialmente dal traffico di confine. Attrattività economica dell’apertura domenicale (art. 16 cpv. 1 LAN) 945.210

Art. 9

L’attrattività economica dell’apertura domenicale ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 della legge è data se l’apertura domenicale consente di realizzare una cifra d’affari pari ad almeno il 20% di quella usualmente conseguita nel resto della settimana. I primi 6 mesi di attività valgono come periodo di osservazione. Strade principali con traffico intenso di viaggiatori

Art. 10 (art. 14 cpv. 1 lett. h LAN)

1La nozione di «strada principale con traffico intenso» si applica alle arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda la parte principale del traffico che percorre le grandi distanze, designate per decreto esecutivo. 2Sono considerate località di dimensioni importanti Bellinzona, Locarno, Biasca, Lugano, Mendrisio e Chiasso. 3Le strade principali ai sensi del capoverso 1 sono considerate tali sino ad un raggio di un chilometro rispetto al centro delle località di cui al capoverso 2. La sede del Municipio costituisce il centro della località. 4Sono considerate strade principali di collegamento fra Stati, le strade che, a partire dallo svincolo autostradale o semi-autostradale, portano al confine cantonale o ad un valico, designate per decreto esecutivo. Capitolo quarto Norme finali

Art. 11 Norme abrogative

Il regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970 è abrogato

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Pubblicato nel BU 2019, 443.

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