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Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero

Ticino · 343.410 · ordinance

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1

Il direttore del Penitenziario cantonale è l’autorità incaricata dell’esecuzione del concordato 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e delle relazioni con gli altri Cantoni.

Art. 2

Egli è pure incaricato dell’applicazione del decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero.

Art. 3

Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero (art. 14, 15, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.

Art. 4

Il Dipartimento di giustizia è incaricato di esercitare la sorveglianza sull’esecuzione del presente decreto e di impartire le necessarie istruzioni per la sua applicazione.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone. Pubblicato nel BU 1945, 125.

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