1L’autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse:
a) tassa di autorizzazione;
b) tassa sull’alcool;
c) tassa d’esame
d) tassa preavviso sull’idoneità dei locali.
2L’autorità comunale competente preleva le seguenti tasse:
a) tassa per permessi speciali;
b) tassa per deroghe d’orario;
c) tassa per l’estensione dei posti esterni
d) tassa per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.
3Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo.
TITOLO X
Sanzioni e procedura di ricorso
Art. 42 Ammonimento
Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.
Art. 43 Multa
1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative
norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli
ospiti, è punibile con una multa fino a 40ꞌ000 franchi.
2Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti
sono punite con una multa fino a 1ꞌ000 franchi.
3L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi
dell’articolo 17 è fissato a 500 franchi.
4Sono punibili:
a) il gestore;
b) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3;
c) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del
gerente, segnatamente in relazione a quanto previsto dall’articolo 25;
d) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un’attività
soggetta alla presente legge.
5Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale
proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
6Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.
7Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.
Art. 44 Revoca
1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal
Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.
2Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque:
a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione;
b) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
c) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento
o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
d) in qualità di titolare di un’autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte
cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP,
indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi
professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell’ambito del settore economico della
ditta;
e) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa
sull’alcool, preceduta da una comminatoria.
3La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura dell’esercizio e la sospensione dell’attività.
Art. 45 Divieto di vendita di bevande alcoliche
1Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande
alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure
sanzionatorie.
2In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di
bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.
Art. 46 Indipendenza delle sanzioni
La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.
Art. 47 Competenze
1Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:
a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
b) rispetto dell’ordine e della quiete pubblica;
c) rilascio dell’autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
d) rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d’orario.
2È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
3Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del
Dipartimento sono perseguite e giudicate insieme da quest’ultimo.
Art. 48 Procedura di ricorso in ambito amministrativo
1Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
È riservato l’articolo 53.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO XI
Banca dati
Art. 49 Disposizioni generali
1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli
esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.
2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per
la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.
3La banca dati persegue i seguenti scopi:
a) la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
b) il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività;
c) l’allestimento di statistiche anonimizzate;
d) la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.
4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al capoverso 3,
inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il
certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.
Art. 50 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:
a) il catalogo dei dati personali elaborati;
b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia
dei destinatari;
c) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;
d) le misure di sicurezza.
Art. 51 Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso
1Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di
utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione
dell’organo responsabile.
2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella
piattaforma online dell’Agenzia turistica ticinese.
TITOLO XII
Disposizioni varie
Art. 52 Obbligo di notifica da parte dell’autorità
1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di
polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e
motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per
l’applicazione della presente legge.
2Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività,
che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente
per il controllo delle strutture.
3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le
sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d’ufficio le sentenze
d’assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di
esercizi.
Art. 53 Competenze comunali
Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Art. 54 Competenze del Consiglio di Stato
Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:
a) designare le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge;
b) stabilire i reati inconciliabili con la professione di gerente;
c) determinare le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto;
d) fissare la durata minima della revoca dell’autorizzazione;
e) decidere la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente;
f) disciplinare i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni;
g) disciplinare i particolari che reggono l’attività degli agriturismi che offrono un servizio di
ristorazione e pernottamento, svolto a titolo accessorio.
TITOLO XIII
Disposizioni finali
Art. 55 Autorizzazione alla gerenza
1Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l’articolo 5 della legge sugli esercizi
alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l’articolo 34b della legge sull’agricoltura
del 3 dicembre 2002 del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità per un periodo
massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza,
bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.
2Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le
attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell’autorizzazione rilasciata secondo il diritto
previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 56 Diploma cantonale di esercente
Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi
alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione
di un esercizio.
Art. 57 Certificato di capacità
1I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge
sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.
2I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente,
rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un
esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
3La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di
cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha
assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
Art. 58 Abrogazione
La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è
abrogata.
Art. 59 Modifica di atti normativi
La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 60 Entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore1.
Pubblicata nel BU 2023, 214.
1 Entrata in vigore: 15 giugno 2023 - BU 2023, 214.