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Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Ticino · 942.100 · statute

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Contents: 60 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo d’applicazione
  3. Art. 3 Eccezioni
  4. Art. 4 Definizioni
  5. Art. 5 Obbligo di autorizzazione
  6. Art. 6 Principi
  7. Art. 7 Genere di autorizzazione
  8. Art. 8 Idoneità dei locali
  9. Art. 9 Presupposti
  10. Art. 10 Estinzione
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 Diploma
  13. Art. 13 Accesso ai giovani negli esercizi
  14. Art. 14 Accesso ai giovani nei locali notturni
  15. Art. 15 Accertamento età
  16. Art. 16 Allontanamento e divieto d’accesso
  17. Art. 17 Limitazione della vendita di bevande alcoliche
  18. Art. 18 Bevande analcoliche
  19. Art. 19 Divieto di incentivi al consumo di alcolici
  20. Art. 20 Divieto di fumo
  21. Art. 21 Orari di apertura e di chiusura
  22. Art. 22 Notifica dell’attività
  23. Art. 23 Eccezioni
  24. Art. 24 Responsabilità della conduzione
  25. Art. 25 Ordine e quiete pubblici
  26. Art. 26 Assenza
  27. Art. 27 Rilascio
  28. Art. 28 Condizioni particolari
  29. Art. 29 Responsabilità
  30. Art. 30 Durata
  31. Art. 31 Controllo
  32. Art. 32 Principio
  33. Art. 33 Limitazioni
  34. Art. 34 Limitazione da parte del Municipio
  35. Art. 35 Deroghe d’orario
  36. Art. 36 Denominazione degli esercizi
  37. Art. 37 Notifica degli ospiti
  38. Art. 38 Delega dei compiti di controllo
  39. Art. 39 Interventi di controllo
  40. Art. 40 Esposizione dei prezzi
  41. Art. 41 Tasse
  42. Art. 42 Ammonimento
  43. Art. 43 Multa
  44. Art. 44 Revoca
  45. Art. 45 Divieto di vendita di bevande alcoliche
  46. Art. 46 Indipendenza delle sanzioni
  47. Art. 47 Competenze
  48. Art. 48 Procedura di ricorso in ambito amministrativo
  49. Art. 49 Disposizioni generali
  50. Art. 50 Disposizioni esecutive
  51. Art. 51 Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso
  52. Art. 52 Obbligo di notifica da parte dell’autorità
  53. Art. 53 Competenze comunali
  54. Art. 54 Competenze del Consiglio di Stato
  55. Art. 55 Autorizzazione alla gerenza
  56. Art. 56 Diploma cantonale di esercente
  57. Art. 57 Certificato di capacità
  58. Art. 58 Abrogazione
  59. Art. 59 Modifica di atti normativi
  60. Art. 60 Entrata in vigore

60 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell’ordine e della salute pubblici.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica: a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) all’alloggio di ospiti contro remunerazione; c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc); d) alla notifica di ospiti indipendentemente dall’assoggettamento alla presente legge.

Art. 3 Eccezioni

1La presente legge non si applica a: a) ospedali, case di cura e case anziani; b) strutture che offrono l’alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall’eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati; c) centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d’asilo o altre strutture analoghe; d) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico; e) rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita; f) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi; g) alloggi per gruppi; h) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria; i) attività di ristorazione a domicilio; j) circolo (o club privato) e palestre. 2Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge. 3Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Art. 4 Definizioni

1L’esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un’unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto. 2La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell’attestazione di idoneità dei locali. 3Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l’autorizzazione. 4Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi. 5Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente. TITOLO II Dell’autorizzazione

Art. 5 Obbligo di autorizzazione

1Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l’ottenimento dell’autorizzazione. 2Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione. 3Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati. 4Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

Art. 6 Principi

1L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento. 2L’autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge. 3Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.

Art. 7 Genere di autorizzazione

1Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) esercizi di ristorazione; b) esercizi di alloggio; c) locali notturni; d) esercizi provvisori. 2Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell’offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione. 3Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.

Art. 8 Idoneità dei locali

1Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento. 2L’attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva. 3Nell’ambito di cui al capoverso 1, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d’obbligo e vincolante. 4Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Art. 9 Presupposti

1Per richiedere l’autorizzazione il gestore deve: a) produrre l’attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero massimo di avventori ammessi; b) godere del diritto d’uso dei locali; c) disporre di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile; d) designare un gerente in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2; e) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare non deve aver iscritte a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti. 2Il gerente deve: a) avere l’esercizio dei diritti civili; b) disporre del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro cantone; c) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell’attività; in particolare, non deve aver iscritte a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente; d) non essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio. 3Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia. 4Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’importo del deposito di cui al capoverso 3.

Art. 10 Estinzione

La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di: a) cambiamento del gestore; b) cambiamento del genere di autorizzazione; c) rinuncia scritta del gestore; d) decesso o fallimento del gestore. TITOLO III Diploma cantonale di esercente

Art. 11 Definizione

Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Art. 12 Diploma

Il Consiglio di Stato emana un regolamento che fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni. TITOLO IV Accesso agli esercizi e limitazioni

Art. 13 Accesso ai giovani negli esercizi

In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Art. 14 Accesso ai giovani nei locali notturni

1L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni. 2Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1. 3All’entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale. 4Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.

Art. 15 Accertamento età

In caso di dubbi circa l’età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Art. 16 Allontanamento e divieto d’accesso

1Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante. 2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione. 3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 17 Limitazione della vendita di bevande alcoliche

1Il gerente non deve servire bevande alcoliche: a) alle persone di età inferiore ai 18 anni; b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà e che turbano l’ordine e la quiete pubblici. 2All’obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.

Art. 18 Bevande analcoliche

1Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica. 2Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua del rubinetto.

Art. 19 Divieto di incentivi al consumo di alcolici

È vietata: a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta; b) l’impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Art. 20 Divieto di fumo

1Per quanto riguarda il fumo all’interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza. 2Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti. TITOLO V Orari

Art. 21 Orari di apertura e di chiusura

1Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00. 2I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00. 3Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell’ambito dell’avviso formulato dall’autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

Art. 22 Notifica dell’attività

1Il gestore ha l’obbligo di notificare al Municipio: a) gli orari di apertura e di chiusura; b) i giorni di riposo settimanale; c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi. 2Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio. 3Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 23 Eccezioni

1Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’articolo 21 capoverso 1. 2Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima. 3Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d’orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l’anno o a un determinato periodo. TITOLO VI Obblighi e facoltà

Art. 24 Responsabilità della conduzione

1Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell’esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell’attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità. 2Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente. 3Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Art. 25 Ordine e quiete pubblici

1Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività. 2Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell’ordine e della quiete pubblici. 3In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale. 4Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico. 5In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l’esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

Art. 26 Assenza

1In caso di decesso del titolare dell’autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi. 2In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest’ultimo è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. 3Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno. 4Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L’annuncio deve essere fatto senza indugio. TITOLO VII Competenze dei municipi Capitolo primo Permessi speciali

Art. 27 Rilascio

1Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio. 2Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 28 Condizioni particolari

1I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni. 2I permessi speciali sono rilasciati all’organizzatore della manifestazione. 3I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un’autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l’offerta ristorativa. 4La vendita di alcool ai sensi della LAlc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Art. 29 Responsabilità

1L’organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione. 2Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente. 3La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Art. 30 Durata

La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Art. 31 Controllo

Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio. Capitolo secondo Estensione straordinaria dei posti

Art. 32 Principio

1Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l’estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un’autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato. 2Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Art. 33 Limitazioni

1Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l’una. 2L’estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata. Capitolo terzo Competenze diverse

Art. 34 Limitazione da parte del Municipio

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Art. 35 Deroghe d’orario

Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all’articolo 21 durante occasioni straordinarie.

Art. 36 Denominazione degli esercizi

1Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio. 2Ogni esercizio dispone all’esterno di un’insegna con la propria denominazione. 3La denominazione non dev’essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto. 4Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni. TITOLO VIII Disposizioni diverse

Art. 37 Notifica degli ospiti

1Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia. 2Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 38 Delega dei compiti di controllo

1Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali. 2Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’indennità nel regolamento.

Art. 39 Interventi di controllo

1Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l’identità di chi si trova nell’esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale. 2Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini. 3Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all’esercizio dell’attività.

Art. 40 Esposizione dei prezzi

1All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande. 2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente. 3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera. TITOLO IX Tasse

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