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Regolamento sulle strade nazionali

Ticino · 725.210 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Mandati
  3. Art. 3 Altri compiti
  4. Art. 4 Pretese (art. 15 LFespr.)
  5. Art. 5 Entrata in vigore e abrogazioni

5 provisions

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.

Art. 2 Mandati

I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.

Art. 3 Altri compiti

1I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale. 2Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.

Art. 4 Pretese (art. 15 LFespr.)

Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto.

Art. 5 Entrata in vigore e abrogazioni

1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008. 2Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato. Pubblicato nel BU 2007, 696.

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