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Legge sui contributi di miglioria

Ticino · 703.100 · statute

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Contents: 27 provisions
  1. Art. 1 Obbligo d’imposizione; eccezioni
  2. Art. 2 Delega del diritto d’imposizione
  3. Art. 3 Opere che danno luogo a contributo
  4. Art. 4 Vantaggio particolare
  5. Art. 5 Soggetti imponibili
  6. Art. 6 Spesa determinante
  7. Art. 7 Quota a carico degli interessati
  8. Art. 8 Ripartizione tra gli interessati
  9. Art. 9 Perimetro
  10. Art. 10 Contributi posteriori
  11. Art. 11 a) elaborazione e contenuto
  12. Art. 12
  13. Art. 13 c) reclamo e ricorso
  14. Art. 14 Convenzioni
  15. Art. 15 Contributi posteriori
  16. Art. 16 Perenzione del diritto d’imposizione
  17. Art. 17 Esigibilità
  18. Art. 18 Interessi
  19. Art. 19 Ipoteca legale
  20. Art. 20 Prescrizione
  21. Art. 21 Retrocessione
  22. Art. 22 Esonero e condono
  23. Art. 23 Diritto suppletivo
  24. Art. 24 Rapporti con la legislazione in materia di acque
  25. Art. 25 Procedure pendenti
  26. Art. 26 Disposizioni abrogative
  27. Art. 27 Entrata in vigore

27 provisions

Art. 1 Obbligo d’imposizione; eccezioni

1Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. 2Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall’imposizione qualora il finanziamento dell’opera è adeguatamente garantito da altri tributi.

Art. 2 Delega del diritto d’imposizione

1Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico. 2Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio. 3Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.

Art. 3 Opere che danno luogo a contributo

1Danno luogo a contributo, in particolare: a) le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni; b) le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni; c) le ricomposizioni particellari. 2Per urbanizzazione generale si intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua, dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile. 3L’urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche. 4Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione.

Art. 4 Vantaggio particolare

1Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando: a) l’opera serve all’urbanizzazione dei fondi ai fini dell’utilizzazione prevista, oppure l’urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo; b) la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente; c) sono eliminati o ridotti incovenienti e oneri. 2Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi all’opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi.

Art. 5 Soggetti imponibili

1Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare. 703.100 2Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi. CAPITOLO II Calcolo dei contributi

Art. 6 Spesa determinante

1Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. 2Se un’opera è eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell’ampliamento. 3Eventuali sussidi sono da dedurre.

Art. 7 Quota a carico degli interessati

1Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% nè superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media. La natura dell’urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori. 2Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile. 3La quota è stabilita nel piano di finanziamento.

Art. 8 Ripartizione tra gli interessati

1La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare. 2La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi; per terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di sfruttamento. 3Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l’esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno.

Art. 9 Perimetro

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Art. 10 Contributi posteriori

1Un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore. 2Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta. CAPITOLO III Procedura Prospetto contributi

Art. 11 a) elaborazione e contenuto

1Il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell’opera. 2Esso comprende: a) l’elenco dei contribuenti; b) il piano del perimetro; c) gli elementi del calcolo dei contributi; d) i singoli contributi; e) i termini per il loro pagamento. 3Il prospetto elaborato sulla base del preventivo è ragguagliato al consuntivo, senza far luogo a pubblicazione. b) pubblicazione 703.100

Art. 12

Il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono pubblicati per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale, previo avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto viene contemporaneamente notificato a ogni contribuente noto con l’indicazione del termine di reclamo.

Art. 13 c) reclamo e ricorso

1Contro il prospetto è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il reclamo deve essere motivato.1 2Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni; il Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto.2 3Se il valore litigioso non supera i fr. 5’000.-, la decisione è emanata dal presidente del Tribunale come giudice unico. 3aContro le decisioni del Tribunale di espropriazione e del suo presidente è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.3 4Il reclamo e il ricorso non sospendono l’esigibilità del contributo.

Art. 14 Convenzioni

1In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi. 2Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge; per la loro validità richiedono l’approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.

Art. 15 Contributi posteriori

1I contributi posteriori sono fissati dall’organo competente a elaborare il prospetto. 2La decisione è notificata al contribuente, con l’indicazione del termine di reclamo di 30 giorni senza far luogo a pubblicazione. 3All’interessato è garantito l’accesso agli atti.

Art. 16 Perenzione del diritto d’imposizione

Il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro due anni dalla messa in esercizio dell’opera. CAPITOLO IV Esigibilità e garanzie

Art. 17 Esigibilità

1Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell’opera; acconti possono essere chiesti con l’inizio dei lavori. 2Pagamenti rateali o altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso. 3Il credito per contributi può essere compensato con l’indennità di espropriazione o il prezzo d’acquisizione dei diritti necessari per l’esecuzione dell’opera.

Art. 18 Interessi

1Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l’interesse semplice al saggio usuale. 2L’interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso.

Art. 19 Ipoteca legale

1A garanzia del contributo spetta all’ente che esegue l’imposizione un’ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo. 1 Cpv. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149. 2 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1998, 149. 3 Cpv. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185. 4 Art. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149. 703.100 2L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e si estingue con il decorso di 10 anni dall’esigibilità del contributo.5 3L’inizio dei lavori può essere menzionato nel registro fondiario; la menzione deve essere cancellata con il pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni.

Art. 20 Prescrizione

1Il credito per contributi si prescrive in 10 anni. 2Sono per il rimanente applicabili le norme del Codice delle obbligazioni.

Art. 21 Retrocessione

1Il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell’autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio. 2La retrocessione corrisponde al minor vantaggio; essa è esclusa trascorsi 10 anni dalla pubblicazione del prospetto. 3La domanda dev’essere presentata all’autorità che ha eseguito l’imposizione entro un anno dall’adozione del provvedimento o, se si tratta di lavori, entro un anno dalla messa in esercizio dell’opera, pena la perenzione. 4Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale d’espropriazione.

Art. 22 Esonero e condono

1Possono essere esentati dal pagamento del contributo gli enti con fine d’interesse pubblico; l’esenzione dev’essere stabilita nel piano di finanziamento. 2I contribuenti in situazione di grave disagio possono chiedere il condono all’organo esecutivo dell’ente che ha emesso i contributi. 3Le decisioni sulla domanda di condono pronunciate dal Consiglio di Stato sono definitive. Le decisioni degli altri enti pubblici e delle persone private sono invece impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato. CAPITOLO V Disposizioni varie e finali

Art. 23 Diritto suppletivo

In quanto non sia diversamente stabilito da questa legge, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 24 Rapporti con la legislazione in materia di acque

I contributi per l’esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque sono imposti conformemente alla legge sulla gestione delle acque.

Art. 25 Procedure pendenti

1Le procedure d’imposizione di contributi di cui sia già stato pubblicato il prospetto secondo l’art. 13 della legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971 sono continuate secondo il diritto anteriore. 2Per opere già decise all’entrata in vigore della presente legge è applicabile il nuovo diritto.

Art. 26 Disposizioni abrogative

La presente legge abroga la legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971.

Art. 27 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 5 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474. 6 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 7 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244. 703.100 2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.8 Pubblicata nel BU 1990, 305. 8 Entrata in vigore: 1° novembre 1990 - BU 1990, 305.

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