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27 provisions
Art. 1 Obbligo d’imposizione; eccezioni
1Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria
per le opere che procurano vantaggi particolari.
2Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall’imposizione qualora il finanziamento
dell’opera è adeguatamente garantito da altri tributi.
Art. 2 Delega del diritto d’imposizione
1Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni
fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge
ad eseguire opere d’interesse pubblico.
2Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.
3Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può
essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.
Art. 3 Opere che danno luogo a contributo
1Danno luogo a contributo, in particolare:
a) le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni;
b) le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i
rimboschimenti e le piantagioni;
c) le ricomposizioni particellari.
2Per urbanizzazione generale si intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali
degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua, dell’approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio
edificabile.
3L’urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche.
4Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i
lavori di manutenzione.
Art. 4 Vantaggio particolare
1Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando:
a) l’opera serve all’urbanizzazione dei fondi ai fini dell’utilizzazione prevista, oppure l’urbanizzazione
viene migliorata secondo uno standard minimo;
b) la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della
loro destinazione sono migliorate in modo evidente;
c) sono eliminati o ridotti incovenienti e oneri.
2Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi
all’opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi.
Art. 5 Soggetti imponibili
1Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti
pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare.
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2Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi.
CAPITOLO II
Calcolo dei contributi
Art. 6 Spesa determinante
1Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto
dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli
interessi di costruzione.
2Se un’opera è eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di
una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al
momento dell’ampliamento.
3Eventuali sussidi sono da dedurre.
Art. 7 Quota a carico degli interessati
1Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere
inferiore al 30% nè superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della
spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è
agevole, può essere stabilita una percentuale media.
La natura dell’urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori.
2Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile.
3La quota è stabilita nel piano di finanziamento.
Art. 8 Ripartizione tra gli interessati
1La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare.
2La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi; per terreni edificabili si deve tener
conto del diverso indice di sfruttamento.
3Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano,
in particolare se l’esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno.
Art. 9 Perimetro
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale
suddivisione in classi di vantaggio.
Art. 10 Contributi posteriori
1Un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del
prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una
modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o
l’abbandono di una restrizione di piano regolatore.
2Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta.
CAPITOLO III
Procedura
Prospetto contributi
Art. 11 a) elaborazione e contenuto
1Il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell’opera.
2Esso comprende:
a) l’elenco dei contribuenti;
b) il piano del perimetro;
c) gli elementi del calcolo dei contributi;
d) i singoli contributi;
e) i termini per il loro pagamento.
3Il prospetto elaborato sulla base del preventivo è ragguagliato al consuntivo, senza far luogo a
pubblicazione.
b) pubblicazione
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Art. 12
Il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono pubblicati per il periodo di 30 giorni
presso la Cancelleria comunale, previo avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto
viene contemporaneamente notificato a ogni contribuente noto con l’indicazione del termine di
reclamo.
Art. 13 c) reclamo e ricorso
1Contro il prospetto è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione; il reclamo deve essere motivato.1
2Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni; il
Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto.2
3Se il valore litigioso non supera i fr. 5’000.-, la decisione è emanata dal presidente del Tribunale
come giudice unico.
3aContro le decisioni del Tribunale di espropriazione e del suo presidente è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.3
4Il reclamo e il ricorso non sospendono l’esigibilità del contributo.
Art. 14 Convenzioni
1In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui
contributi.
2Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge; per la loro validità richiedono
l’approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.
Art. 15 Contributi posteriori
1I contributi posteriori sono fissati dall’organo competente a elaborare il prospetto.
2La decisione è notificata al contribuente, con l’indicazione del termine di reclamo di 30 giorni senza
far luogo a pubblicazione.
3All’interessato è garantito l’accesso agli atti.
Art. 16 Perenzione del diritto d’imposizione
Il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro due
anni dalla messa in esercizio dell’opera.
CAPITOLO IV
Esigibilità e garanzie
Art. 17 Esigibilità
1Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell’opera; acconti possono
essere chiesti con l’inizio dei lavori.
2Pagamenti rateali o altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni
singolo caso.
3Il credito per contributi può essere compensato con l’indennità di espropriazione o il prezzo
d’acquisizione dei diritti necessari per l’esecuzione dell’opera.
Art. 18 Interessi
1Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l’interesse semplice al saggio
usuale.
2L’interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso.
Art. 19 Ipoteca legale
1A garanzia del contributo spetta all’ente che esegue l’imposizione un’ipoteca legale a
carico dei fondi sottoposti a contributo.
1 Cpv. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.
2 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1998,
149.
3 Cpv. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.
4 Art. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.
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2L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e si estingue con il decorso di 10
anni dall’esigibilità del contributo.5
3L’inizio dei lavori può essere menzionato nel registro fondiario; la menzione deve essere cancellata
con il pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni.
Art. 20 Prescrizione
1Il credito per contributi si prescrive in 10 anni.
2Sono per il rimanente applicabili le norme del Codice delle obbligazioni.
Art. 21 Retrocessione
1Il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è
annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell’autorità, specialmente di
misure di polizia o modificazione del diritto edilizio.
2La retrocessione corrisponde al minor vantaggio; essa è esclusa trascorsi 10 anni dalla
pubblicazione del prospetto.
3La domanda dev’essere presentata all’autorità che ha eseguito l’imposizione entro un anno
dall’adozione del provvedimento o, se si tratta di lavori, entro un anno dalla messa in esercizio
dell’opera, pena la perenzione.
4Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale d’espropriazione.
Art. 22 Esonero e condono
1Possono essere esentati dal pagamento del contributo gli enti con fine d’interesse
pubblico; l’esenzione dev’essere stabilita nel piano di finanziamento.
2I contribuenti in situazione di grave disagio possono chiedere il condono all’organo esecutivo
dell’ente che ha emesso i contributi.
3Le decisioni sulla domanda di condono pronunciate dal Consiglio di Stato sono definitive.
Le decisioni degli altri enti pubblici e delle persone private sono invece impugnabili con ricorso al
Consiglio di Stato.
CAPITOLO V
Disposizioni varie e finali
Art. 23 Diritto suppletivo
In quanto non sia diversamente stabilito da questa legge, è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 24 Rapporti con la legislazione in materia di acque
I contributi per l’esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque
sono imposti conformemente alla legge sulla gestione delle acque.
Art. 25 Procedure pendenti
1Le procedure d’imposizione di contributi di cui sia già stato pubblicato il prospetto secondo
l’art. 13 della legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971 sono continuate secondo il diritto
anteriore.
2Per opere già decise all’entrata in vigore della presente legge è applicabile il nuovo diritto.
Art. 26 Disposizioni abrogative
La presente legge abroga la legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971.
Art. 27 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
5 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
6 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
7 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244.
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2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.8
Pubblicata nel BU 1990, 305.
8 Entrata in vigore: 1° novembre 1990 - BU 1990, 305.