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Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Ticino · 822.200 · statute

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Contents: 19 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Definizione
  3. Art. 3 Autorizzazione
  4. Art. 3a Limitazioni della vendita
  5. Art. 4 Requisiti
  6. Art. 5 Validità, revoca ed effetti
  7. Art. 6 Divieto di apertura
  8. Art. 7
  9. Art. 8 Condizioni per la vendita al dettaglio
  10. Art. 9 Obbligo di notifica
  11. Art. 10 Pubblicità
  12. Art. 11 Rapporti con altre leggi
  13. Art. 12 Autorità competenti e tassa
  14. Art. 13 Coltivazione
  15. Art. 14 Rimedi diritto
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Altre misure
  18. Art. 17 Norma transitoria
  19. Art. 18 Entrata in vigore

19 provisions

Art. 1 Scopo

La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.

Art. 2 Definizione

Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta. TITOLO I Vendita al dettaglio di canapa

Art. 3 Autorizzazione

1La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge. 2L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a carattere personale. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante. 3Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l’autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un’attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.

Art. 3a Limitazioni della vendita

È proibito vendere canapa ai minorenni.

Art. 4 Requisiti

1L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti: a) gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile; b) non è stata condannata in Svizzera o all’estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione. 2L’autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.

Art. 5 Validità, revoca ed effetti

1L’autorizzazione è valida cinque anni. 2Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti. 3È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.

Art. 6 Divieto di apertura

1La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori. 2I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa. Gestione dei negozi 822.200

Art. 7

Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmente dalla persona titolare dell’autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

Art. 8 Condizioni per la vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti: a) ...1 b) estratto del casellario giudiziale; c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scelto dall’istante.

Art. 9 Obbligo di notifica

1Chi è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all’Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati. 2L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.

Art. 10 Pubblicità

È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.

Art. 11 Rapporti con altre leggi

Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.

Art. 12 Autorità competenti e tassa

1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge. 2Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo. TITOLO II Coltivazione

Art. 13 Coltivazione

1La coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998. 2Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove. 3La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi. 4Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti. 5Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.

Art. 14 Rimedi diritto

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sanzioni 1 Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513. 2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475. 822.200

Art. 15

1Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.--. 2La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.3

Art. 16 Altre misure

Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 17 Norma transitoria

Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 18 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.4 Pubblicata nel BU 2002, 327. 3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260. 4 Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.

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