Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina l’utilizzazione delle aree destinate a campeggio.
Ticino · 943.100 · statute
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La presente legge disciplina l’utilizzazione delle aree destinate a campeggio.
1È possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio. 2Fa eccezione al principio di cui al cpv. 1 l’attendamento a scopo di bivacco in montagna.
Sono considerati «campeggiare» la sosta e il pernottamento temporaneo al di fuori del proprio domicilio, utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».
1Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di cinque giorni consecutivi. Rimane riservato quanto previsto dall’art. 4a. 2Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e per un periodo transitorio, può prolungare sino a sette giorni il periodo stabilito dal cpv. 1. Installazioni fisse Art. 4a3 1Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell’area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all’installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati) di proprietà dei campeggi. 2Quest’area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall’art. 8 della legge.
1I campeggi si distinguono in campeggi di vacanza e occasionali. 2Sono campeggi di vacanza le aree attrezzate e destinate stabilmente al soggiorno di ospiti per periodi di riposo e di svago. 3Sono campeggi occasionali le aree non attrezzate adibite eccezionalmente a tale scopo per una durata limitata. Capitolo II Condizioni e norme di sistemazione
1I campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un piano regolatore comunale o piano di utilizzazione cantonale. 2Fanno eccezione a questo principio i campeggi occasionali. 1 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553. 2 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553. 3 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553. 943.100
1Alla domanda di costruzione dev’essere allegato un piano globale con illustrazioni dettagliate della sistemazione, dell’organizzazione e dell’equipaggiamento del campeggio nonché un rapporto tecnico esplicativo. 2Il regolamento stabilisce le modalità e precisa il contenuto del piano globale.
Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all’art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un’area del campeggio, non superiore al 40% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell’art. 4a.
Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per l’esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» è stabilita dal regolamento tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.
1Ogni campeggio deve disporre di aree libere comuni per l’attività di svago e di riposo degli ospiti. 2Il regolamento ne fissa le superfici minime tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.
1Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; restano riservate la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull’area adibita a questo scopo e indicata sul piano globale, così come le installazioni fisse di cui all’art. 4a.5 2Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1 qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle «roulottes» e «motorhomes» in installazioni mobili. Capitolo III Apertura ed esercizio
1L’apertura e l’esercizio di un campeggio sono soggetti ad un’autorizzazione rilasciata dal Municipio, che sente preliminarmente, limitatamente ai campeggi occasionali, il Dipartimento del territorio. 2Il regolamento stabilisce le modalità ed il contenuto della domanda.
1Il titolare dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche o unione di persone, dev’essere solvibile e non condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per reati intenzionali a meno che la condanna non sia eliminata dal casellario giudiziale.6 2Il Municipio può assumere presso uffici pubblici ulteriori informazioni.
Il titolare deve stipulare un’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.
1Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve possedere i requisiti indicati per il titolare. 4 Art. modificato dalla L 18.9.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 366; precedente modifica: BU 2012, 553. 5 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553. 6 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21. 943.100 2Il gerente per conto del titolare dev’essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono essere tempestivamente notificate al Municipio.
L’autorizzazione può essere sospesa, qualora non siano adempiuti i requisiti di legge o di regolamento per l’ottenimento della stessa o quando intervengano temporaneamente situazioni di pericolo.
1L’autorizzazione si estingue: a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell’unione di persone; b) con la rinuncia del titolare; c) con la revoca. 2In caso di estinzione dell’autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento all’installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio. 3L’obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in particolare, i viali d’accesso e le canalizzazioni. Capitolo IV Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
1Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine, della tutela, della moralità, dell’igiene e della sicurezza del campeggio. 2Egli è tenuto in particolare: a) ad effettuare le notifiche prescritte dal regolamento; b) a tenere un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori.
I giovani d’età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi nei campeggi se accompagnati da persone maggiorenni che si rendano garanti del loro comportamento. Per i giovani dai 14 ai 16 anni l’accompagnamento può essere sostituito da un’autorizzazione scritta dai genitori.
1Il campeggio deve disporre di servizi igienici sufficienti. 2Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e le caratteristiche.
1Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e comunale possono: a) ispezionare i campeggi; b) verificare i dati personali di chi si trova; c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini. 2Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti e agli assistenti di polizia nonché ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici. Capitolo V Tasse
Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 5000.-- secondo il genere e l’importanza del campeggio. Tassa d’esercizio 7 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553. 8 Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296. 943.100
Per l’esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di fr. 400.-- ad un massimo di fr. 4000.-- secondo il genere, l’importanza e la durata di apertura annua del campeggio.
Per l’esercizio di un campeggio occasionale è prelevata una tassa variante tra i fr. 50.- ed i fr. 500.--. Le associazioni a carattere sociale possono beneficiare dell’esenzione. Capitolo VI Sanzioni
Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le norme della legge organica comunale.
L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di tre mesi: a) quando il titolare o il gerente contravvengono gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione; b) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.
L’autorizzazione deve essere revocata: a) quando, per ottenerla, sono state date indicazioni inveritiere; b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione.
1Contro le decisioni del Municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo VII Norme abrogative finali
La presente legge abroga la legge sui campeggi del 16 aprile 1985.
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.10 Pubblicata nel BU 2004, 199. 9 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 10 Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 202.