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Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

Ticino · 851.300 · statute

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da: a) un’indennità base di fr. 500.-; b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.

Art. 2

L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo.

Art. 3

La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

Art. 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale,1 la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990. Pubblicato nel BU 1990, 311. 1 Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.

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