Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 c153f3e9fb2e4285587b342e49bf3cbea0c5ff1a812491093abe418293e4936d
4 provisions
Art. 1
L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di
compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale
ed è costituito da:
a) un’indennità base di fr. 500.-;
b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.
Art. 2
L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione
corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70%
dell’onorario minimo.
Art. 3
La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.
Art. 4
Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale,1 la
presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.
Pubblicato nel BU 1990, 311.
1 Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.