Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere
Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
Ticino · 705.150 · ordinance
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Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
1In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento). 2Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato.
1Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato). 2La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.
La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995. ALLEGATO (ART. 1) Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione 1. Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.1 2. WWF, Sezione Svizzera italiana. 3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio. 4. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA). 5. Società ticinese per l’arte e la natura. 6. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN). 7. Associazione traffico e ambiente (ATA). 8. Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS). 9. Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP). 10. Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI). 11. Unione contadini ticinesi (UCT).2 12. Ficedula.3 Pubblicato nel BU 1995, 111. 1 No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303. 2 No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210. 3 No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.