Art. 1
Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, Convenzione che prevede un contributo di base per il 1998 di fr. 1.60 per giornata di carcerazione.
Ticino · 343.100 · decree
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Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, Convenzione che prevede un contributo di base per il 1998 di fr. 1.60 per giornata di carcerazione.
Il Consiglio di Stato può adeguare l’ammontare del contributo annuale a dipendenza delle decisioni della Conferenza dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia sino ad un contributo di base massimo di fr. 2.- per giornata di carcerazione.
La spesa è iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
1È abrogato il Decreto legislativo concernente la ratifica della Convenzione tra il Canton Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Cantone Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione, del 22 maggio 1990. 2Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 1998, 187. 1 Entrata in vigore: 12 giugno 1998 – BU 1998, 187.