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Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione

Ticino · 704.110 · regulation

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Contents: 23 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
  2. Art. 2 Applicazione del diritto federale
  3. Art. 3 Consiglio di Stato
  4. Art. 4 Commissione della geoinformazione
  5. Art. 5 Centro di competenza per la geoinformazione
  6. Art. 6 Servizi competenti
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Municipi
  9. Art. 9 Disposizioni generali
  10. Art. 10 Modelli di geodati
  11. Art. 11 Modelli di rappresentazione
  12. Art. 12 Aggiornamento e storicizzazione
  13. Art. 13 Garanzia della disponibilità e archiviazione
  14. Art. 14 Geometadati
  15. Art. 15 I. Livelli di autorizzazione all’accesso
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Geoservizi
  20. Art. 20 Scambio di dati tra autorità
  21. Art. 21 Emolumenti
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Entrata in vigore

23 provisions

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI). 2Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.

Art. 2 Applicazione del diritto federale

Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI). Capitolo secondo Organizzazione e competenze

Art. 3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.

Art. 4 Commissione della geoinformazione

1La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto. 2Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.1 3In particolare la commissione: a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione; b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi; c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati; d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia; e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni; f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;2 g) promuove la formazione.

Art. 5 Centro di competenza per la geoinformazione

L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo): a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2); 1 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 2 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati; c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati; d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale; e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali; f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;3 g) certifica i modelli dei geodati cantonali; h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati; i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;4 j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata; k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione; l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;5 m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale; n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;6 o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;7 p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3); q) persegue e giudica le contravvenzioni; r) promuove la geoinformazione; s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione; t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI; u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

Art. 6 Servizi competenti

I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti): a) rilevano i geodati e i geometadati; b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello; c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati; d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale; e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo; f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti. Servizi specializzati Art. 6a9 I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati): a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento; b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli. Centro dei sistemi informativi 3 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 4 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 5 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 6 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 7 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 8 Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 9 Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Art. 7

1Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.10 2In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso: a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;11 b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali; c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione; d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;12 e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;13 f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;14 g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune; h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo. 3Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI: a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati; b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura; c) acquisisce e gestisce le relative licenze; d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici; e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.

Art. 8 Municipi

1Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi: a) rilevano i geodati e i geometadati; b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale; c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali. 2Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo. Capitolo terzo Infrastruttura cantonale di geodati

Art. 9 Disposizioni generali

1Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2. 2L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate. 3Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

Art. 10 Modelli di geodati

1I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati. 2Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).15 10 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 11 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 12 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 13 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 14 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 15 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 3Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.

Art. 11 Modelli di rappresentazione

1I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati. 2Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende. 3Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).16

Art. 12 Aggiornamento e storicizzazione

1Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:17 a) dei requisiti tecnici; b) delle esigenze degli utenti; c) dello stato della tecnica; d) dei costi dell’aggiornamento. 2I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.

Art. 13 Garanzia della disponibilità e archiviazione

1I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.18 2Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.19 3Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).20 4È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

Art. 14 Geometadati

1Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati. 2Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati. 3I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono. Accesso e utilizzo

Art. 15 I. Livelli di autorizzazione all’accesso

1Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso: a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A; b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B; c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C. 2I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2. 3Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI. II. Autorizzazione all’utilizzo 1. Condizioni

Art. 16

1L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se: 16 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 17 Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 18 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 19 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 20 Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350. a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15); b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato; c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente. 2L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se: a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15); b) l’utente è registrato; c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale; d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente; e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati. 2. Procedura

Art. 17

1L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.21 2L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo. 3In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.22 4Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI. 3. Obblighi degli utenti

Art. 18

1Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. 2Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte. 3In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

Art. 19 Geoservizi

1I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi: a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A; b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2. 2In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale. 3I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.23

Art. 20 Scambio di dati tra autorità

1Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma. 2Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Finanziamento

Art. 21 Emolumenti

1L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti. 2Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati. 3Essi sono riscossi dai servizi competenti.24 Attività amministrative straordinarie 21 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 22 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 23 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 24 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Art. 22

1Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.25 2In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia. Capitolo quinto Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013, 517. Allegato 126 Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale Base giuridica a Cantone] a Denominazione Cantone Cantone Comuni restrizioni di diritto Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto URF A CH-7 Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM URF B CH-8 Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e UMLS A X CH-14 Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) UBC A X CH-17 Altri biotopi d’importanza regionale e locale UNP A X CH-23 Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale UNP A X CH-26 Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale UNP A X CH-27 Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale UNP A X CH-28 Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza UNP A X CH-29 25 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. 26 Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268. Denominazione Base giuridica a Cantone] a restrizioni di diritto Cantone Cantone Comuni nazionale, regionale e Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale) RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310 UCR X A X CH-51 dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria art. 5 art. 9 [UPAAI] Comuni B CH-66 Rete delle piste ciclabili RL 725.100 art. 43d UMLS A X CH-67 Superfici per l’avvicendamento delle colture RL 701.100 RL 910.200 [UPD] Comuni A X CH-68 Piani direttori cantonali RL 701.100 UPD A CH-69 Piani di utilizzazione (cantonali) RL 701.100 UPL X A X CH-73A Piani di utilizzazione (comunali) RL 701.100 [UPL] Comuni b X A X CH-73B Stato dell’urbanizzazione RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74 Zone di pianificazione RL 701.100 [UPL] Comuni X A X CH-76 Reti di percorsi pedonali e sentieri RL 726.100 UMLS A X CH-79 Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) UCA UPIP A X CH-81 Limitazioni per la navigazione interna SN A X CH-100 Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) RL 831.100 USAS B CH-113 Impianti per i rifiuti RL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e c URSI A X CH-114 Catasto dei siti inquinati RL 831.100 URSI X A X CH-116 Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) RL 834.350 art. 3 cpv. c USAS A X CH-122 Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo RL 831.100 USAS A CH-125 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS art. 8 cpv. 1 UPAAI A X CH-128 Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS art. 8 cpv. 2 e [UPAAI] Comuni A X CH-129 Settori di protezione delle acque art. 6 cpv. 1 UPAAI A X CH-130 Zone di protezione delle acque sotterranee art. 6 cpv. 2 UPAAI X A X CH-131 Aree di protezione delle acque sotterranee art. 6 cpv. 3 UPAAI X A X CH-132 Denominazione Base giuridica a Cantone] a restrizioni di diritto Cantone Cantone Comuni Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) UPAAI B CH-134 Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) UCA A CH-136 Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) art. 9 UPAAI B CH-138 Falde freatiche RL 721.100 art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-139 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti art. 5 UEn A CH-140 Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-141 Catasto dei rumori - strade principali e altre strade RL 834.150 art. 4 UPR A CH-144 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) RL 834.150 art. 6 [UPR] [UPL] Comuni X A X CH-145 Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151 Superfici agricole RL 910.100 RL 910.110 UGDA A X CH-153 Margini statici della foresta art. 4 art. 5 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-157 Linee di distanza dalla foresta art. 6 art. 13 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-159 Riserve forestali RL 921.100 art. 23 art. 44 UPSP X A X CH-160 Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) art. 20 art. 41 UPSP A X CH-161 Zone di pericolo UCA UPIP A X CH-166 Catasto degli eventi – Pericoli naturali RL 701.500 UCA UPIP A X CH-167 Bandite di caccia (cantonali) UCP A X CH-168 Riserve d’uccelli (cantonali) UCP A X CH-172 Zone di protezione ittica UCP A X CH-174 Banca dati sul radon US B CH-182 Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 UEn A X CH-183 Itinerari cantonali dei trasporti speciali Emma UGM A X CH-184 Dissodamenti e rimboschimento compensativo UPSP A X CH-185 Parchi d’importanza nazionale UNP A CH-187 Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale RL 445.100 art. 42 UBC A X CH-188 Denominazione Base giuridica a Cantone] a restrizioni di diritto Cantone Cantone Comuni e locale Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale UNP A X CH-189 Spazio riservato alle acque RL 701.100 art. 41 RL 701.110 art. [UCA] [UPL] Comuni X A X CH-190 Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque art. 10 cpv. 1 UCA A X CH-191 Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti art. 10 cpv. 2 UCA A X CH-192 Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale UCA A X CH-194 Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) UCP A X CH-195 Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati RL 831.100 USAS A X CH-199 Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni) USAS A CH-210 Infrastrutture agricole USA A X CH-227 Misurazione ufficiale RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-228 Catasto delle opere di protezione UCA UPIP A X CH-232 Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-233 Dispositivi di allarme – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-234 Aree di ritenzione che danno diritto a indennità UCA A X CH-235 Misurazione cantonale di corsi d’acqua UCA A X CH-237 a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620). b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). Abbreviazioni Servizi cantonali EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale SN Servizio navigazione SV Servizio viticoltura UBC Ufficio dei beni culturali UCA Ufficio dei corsi d’acqua UCP Ufficio della caccia e della pesca UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari UEn Ufficio dell’energia UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli UGM Ufficio della gestione dei manufatti UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico UPD Ufficio del piano direttore UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UPR Ufficio della prevenzione dei rumori UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco URF Uffici del registro fondiario URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati US Ufficio di sanità USA Ufficio dello sviluppo agricolo USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo Allegato 227 Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale Cantone] Denominazione Base giuridica Cantone Comuni restrizioni di diritto Inventario dei beni culturali RL 445.100 art. 42 UBC A X TI-1 Decreti di protezione art. 14 art. 15 UNP X A X TI-2 Incendi di bosco art. 27 UPIP A X TI-3 Infrastrutture antincendio RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A X TI-4 Impianti a fune metallica RL 770.100 art. 3 UPSP A X TI-5 Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie art. 24 art. 46 UPSP A X TI-6 Bosco di protezione art. 16 art. 24, 25 UPSP A X TI-7 Strade e piste forestali art. 13 art. 31, 37 UPSP A X TI-8 Circondari forestali e settori forestali art. 2 art. 2 UPSP A X TI-9 Assi delle strade cantonali RL 725.100 art. 5a UGeo [UTrac] A X TI-11 27 Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268. Denominazione Base giuridica Cantone] restrizioni di diritto Cantone Comuni Rete dei trasporti pubblici RL. 752.100 art. 9 UTP A X TI-12 cantonale dei paesaggi di cantonale RL 701.100 art. 95 art.101 UNP A X TI-13 cantonale dei comparti naturali di cantonale e UNP A X TI-14 cantonale dei geotopi di cantonale e UNP A X TI-15 cantonale degli elementi naturali emergenti di cantonale e UNP A X TI-16 comunale delle zone golenali di [UNP] Comuni A X TI-17 comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di [UNP] Comuni A X TI-18 comunale delle paludi di [UNP] Comuni A X TI-19 comunale dei siti di riproduzione di anfibi di [UNP] Comuni A X TI-20 comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza [UNP] Comuni A X TI-21 comunale di altri biotopi d’importanza [UNP] Comuni A X TI-22 Denominazione Base giuridica Cantone] restrizioni di diritto Cantone Comuni comunale dei comparti naturali di [UNP] Comuni A X TI-23 comunale dei geotopi di [UNP] Comuni A X TI-24 comunale degli elementi naturali emergenti di [UNP] Comuni A X TI-25 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale art. 17 art. 17 UNP A X TI-26 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza art. 17 art. 17 [UNP] Comuni A X TI-27 Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] c RL 701.100 art. 44 art. 63 UPL X A X TI-28A Piani regolatori RL 701.100 art. 18 art. 25 [UPL] Comuni b X A X TI-28B Bosco con funzione di svago art. 20 art. 41 UPSP A X TI-29 Accertamento forestale art. 4 art. 4, 5 e 6 UPSP A X TI-30 Catasto delle canalizzazioni private art. 8 cpv. 2 [UPAAI] Comuni B TI-31 Aree pianificate dai progetti stradali cantonali RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 UPL [DC] X A X TI-32 Piani cantonali con a costruire RL 701.100 art. 55a art. 79a UPL X A X TI-33 Carte dei pericoli [modello cantonale] c RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 UCA UPIP A X TI-34 Settori di pesca RL 923.110 art. 8 UCP A X TI-35 Denominazione Base giuridica Cantone] restrizioni di diritto Cantone Comuni Comparti con area forestale in crescita art. 20 art. 41 UPSP A X TI-36 Aule nel bosco RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h UPSP A X TI-37 Autorizzazioni di taglio del bosco art. 19 art. 39 UPSP A X TI-38 Catasto delle acque art. 5 cpv. 1 e 2 UCA A X TI-39 b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale. Abbreviazioni Servizi cantonali DC Divisione delle costruzioni UBC Ufficio dei beni culturali UCA Ufficio dei corsi d’acqua UCP Ufficio della caccia e della pesca UGeo Ufficio della geomatica UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco UTP Ufficio dei trasporti pubblici UTrac Ufficio del tracciato

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