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23 provisions
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla
geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
2Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello
dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Art. 2 Applicazione del diritto federale
Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le
disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).
Capitolo secondo
Organizzazione e competenze
Art. 3 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e
i membri della commissione della geoinformazione.
Art. 4 Commissione della geoinformazione
1La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo
interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi
dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del
centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi
ne sono membri di diritto.
2Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di
Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di
coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.1
3In particolare la commissione:
a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul
raggiungimento dei suoi obiettivi;
c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli
investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;2
g) promuove la formazione.
Art. 5 Centro di competenza per la geoinformazione
L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in
seguito: CCgeo):
a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
1 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
2 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula
al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei
geodati;
c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni,
i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei
geodati di base federali di competenza cantonale;
e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei
geodati;3
g) certifica i modelli dei geodati cantonali;
h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la
compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive
dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza
e archiviazione dei dati;
i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;4
j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di
geodati e geometadati;5
m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati
nell’infrastruttura nazionale;
n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e
ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;6
o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;7
p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di
competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
q) persegue e giudica le contravvenzioni;
r) promuove la geoinformazione;
s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente
articolo, in collaborazione con il CSI;
u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad
altri servizi o autorità.
Art. 6 Servizi competenti
I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
Servizi specializzati
Art. 6a9 I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):
a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo
di aggiornamento;
b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.
Centro dei sistemi informativi
3 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
4 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
5 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
6 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
7 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
8 Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
9 Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 7
1Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI)
fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto
e coordinamento.10
2In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei
sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:
a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per
l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;11
b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la
distribuzione dei geodati e geometadati;12
e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti
acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne
assicura la disponibilità;13
f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi
competenti;14
g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente
capoverso, in collaborazione con il CCgeo.
3Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:
a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le
norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza,
protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale),
lo installa e lo configura;
c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi
tecnologici;
e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del
suo funzionamento.
Art. 8 Municipi
1Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive
norme settoriali.
2Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne
danno notizia al CCgeo.
Capitolo terzo
Infrastruttura cantonale di geodati
Art. 9 Disposizioni generali
1Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati
nell’allegato 2.
2L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative
destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
3Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
Art. 10 Modelli di geodati
1I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei
geodati.
2Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).15
10 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
11 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
12 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
13 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
14 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
15 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
3Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica
e delle normative federali e internazionali.
Art. 11 Modelli di rappresentazione
1I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla
restituzione visiva dei geodati.
2Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le
legende.
3Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).16
Art. 12 Aggiornamento e storicizzazione
1Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli
aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento.
Quest’ultimo tiene conto:17
a) dei requisiti tecnici;
b) delle esigenze degli utenti;
c) dello stato della tecnica;
d) dei costi dell’aggiornamento.
2I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono
storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente
sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
Art. 13 Garanzia della disponibilità e archiviazione
1I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da
garantirne inalterata la qualità.18
2Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In
particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di
dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.19
3Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione
elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).20
4È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15
marzo 2011 (LArch).
Art. 14 Geometadati
1Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
2Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le
normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei
geometadati.
3I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di
base che descrivono.
Accesso e utilizzo
Art. 15 I. Livelli di autorizzazione all’accesso
1Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso
B;
c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
2I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
3Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli
articoli da 22 a 24 OGI.
II. Autorizzazione all’utilizzo
1. Condizioni
Art. 16
1L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:
16 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
17 Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
18 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
19 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
20 Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso
anticipatamente.
2L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente è registrato;
c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;
d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso
anticipatamente;
e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili
anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
2. Procedura
Art. 17
1L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi
competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.21
2L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata
dell’utilizzo.
3In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere
l’utilizzo senza previa autorizzazione.22
4Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
3. Obblighi degli utenti
Art. 18
1Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle
prescrizioni in materia di protezione dei dati.
2Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
3In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli
relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.
Art. 19 Geoservizi
1I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione
all’accesso A;
b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e
2.
2In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi
prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica,
le normative federali e quelle di livello internazionale.
3I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.23
Art. 20 Scambio di dati tra autorità
1Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni
l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò
non sia possibile, in un’altra forma.
2Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.
Capitolo quarto
Finanziamento
Art. 21 Emolumenti
1L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
2Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati
utilizzati.
3Essi sono riscossi dai servizi competenti.24
Attività amministrative straordinarie
21 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
22 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
23 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
24 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 22
1Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa
straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno
che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.25
2In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi
e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 517.
Allegato 126
Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale
Base
giuridica a
Cantone] a
Denominazione
Cantone Cantone Comuni
restrizioni di
diritto
Registro fondiario:
designazione del fondo,
descrizione del fondo,
proprietario, forma di
proprietà, data di
acquisto
URF A CH-7
Registro fondiario:
ulteriori dati
conformemente a
eGRISDM
URF B CH-8
Censimento della
circolazione stradale
sulla rete regionale e
UMLS A X CH-14
Inventario delle vie di
comunicazione storiche
in Svizzera (regionale e
locale)
UBC A X CH-17
Altri biotopi
d’importanza regionale
e locale
UNP A X CH-23
Inventario cantonale
delle zone golenali di
importanza nazionale,
regionale e locale
UNP A X CH-26
Inventario cantonale
delle torbiere alte e
delle torbiere di
transizione di
importanza nazionale,
regionale e locale
UNP A X CH-27
Inventario cantonale
delle paludi di
importanza nazionale,
regionale e locale
UNP A X CH-28
Inventario cantonale dei
siti di riproduzione di
anfibi di importanza
UNP A X CH-29
25 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
26 Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU
2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.
Denominazione Base
giuridica a
Cantone] a
restrizioni di
diritto
Cantone Cantone Comuni
nazionale, regionale e
Piano per il registro
fondiario (estratto
misurazione ufficiale)
RL 216.300
art. 2 lett. c
RL 216.310
UCR X A X CH-51
dell’approvvigionamento
con acqua potabile in
situazioni di grave
penuria
art. 5 art. 9
[UPAAI] Comuni B CH-66
Rete delle piste ciclabili RL 725.100
art. 43d
UMLS A X CH-67
Superfici per
l’avvicendamento delle
colture
RL 701.100
RL 910.200
[UPD] Comuni A X CH-68
Piani direttori cantonali RL 701.100
UPD A CH-69
Piani di utilizzazione
(cantonali)
RL 701.100
UPL X A X CH-73A
Piani di utilizzazione
(comunali)
RL 701.100
[UPL] Comuni b X A X CH-73B
Stato
dell’urbanizzazione
RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74
Zone di pianificazione RL 701.100
[UPL] Comuni X A X CH-76
Reti di percorsi pedonali
e sentieri
RL 726.100 UMLS A X CH-79
Protezione da catastrofi
naturali (altri
rilevamenti)
UCA
UPIP
A X CH-81
Limitazioni per la
navigazione interna
SN A X CH-100
Catasto dei rischi
(rilevamenti dei
Cantoni)
RL 831.100 USAS B CH-113
Impianti per i rifiuti RL 831.100
art. 15 cpv. 2
lett. b e c
URSI A X CH-114
Catasto dei siti inquinati RL 831.100 URSI X A X CH-116
Rilevamenti cantonali
dell’inquinamento
atmosferico (reti di
rilevamento)
RL 834.350
art. 3 cpv. c
USAS A X CH-122
Risultati della
sorveglianza cantonale
del deterioramento del
suolo
RL 831.100 USAS A CH-125
Pianificazione regionale
dello smaltimento delle
acque di scarico PRS
art. 8 cpv. 1
UPAAI A X CH-128
Pianificazione comunale
dello smaltimento delle
acque di scarico PGS
art. 8 cpv. 2 e
[UPAAI] Comuni A X CH-129
Settori di protezione
delle acque
art. 6 cpv. 1
UPAAI A X CH-130
Zone di protezione delle
acque sotterranee
art. 6 cpv. 2
UPAAI X A X CH-131
Aree di protezione delle
acque sotterranee
art. 6 cpv. 3
UPAAI X A X CH-132
Denominazione Base
giuridica a
Cantone] a
restrizioni di
diritto
Cantone Cantone Comuni
Qualità delle acque
(ulteriori rilevamenti)
UPAAI B CH-134
Condizioni idrologiche
(ulteriori rilevamenti)
UCA A CH-136
Approvvigionamento in
acqua potabile (ulteriori
rilevamenti)
art. 9
UPAAI B CH-138
Falde freatiche RL 721.100
art. 5 art. 9
UPAAI A X CH-139
Inventario dei prelievi
d’acqua esistenti
art. 5
UEn A CH-140
Affioramenti, captazioni
e impianti di
ravvenamento della
falda freatica
art. 5 art. 9
UPAAI A X CH-141
Catasto dei rumori -
strade principali e altre
strade
RL 834.150
art. 4
UPR A CH-144
Gradi di sensibilità al
rumore (in zone
d’utilizzazione)
RL 834.150
art. 6
[UPR]
[UPL]
Comuni X A X CH-145
Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151
Superfici agricole RL 910.100
RL 910.110
UGDA A X CH-153
Margini statici della
foresta
art. 4
art. 5
[UPSP]
[UPL]
Comuni X A X CH-157
Linee di distanza dalla
foresta
art. 6
art. 13
[UPSP]
[UPL]
Comuni X A X CH-159
Riserve forestali RL 921.100
art. 23
art. 44
UPSP X A X CH-160
Pianificazione forestale
(condizioni delle
ubicazioni, funzioni
forestali)
art. 20
art. 41
UPSP A X CH-161
Zone di pericolo UCA
UPIP
A X CH-166
Catasto degli eventi –
Pericoli naturali
RL 701.500
UCA
UPIP
A X CH-167
Bandite di caccia
(cantonali)
UCP A X CH-168
Riserve d’uccelli
(cantonali)
UCP A X CH-172
Zone di protezione ittica UCP A X CH-174
Banca dati sul radon US B CH-182
Sicurezza
dell’approvvigionamento
elettrico: comprensori di
rete
RL 742.100
art. 4
RL 742.110
art. 5
UEn A X CH-183
Itinerari cantonali dei
trasporti speciali
Emma
UGM
A X CH-184
Dissodamenti e
rimboschimento
compensativo
UPSP A X CH-185
Parchi d’importanza
nazionale
UNP A CH-187
Inventario cantonale dei
beni culturali
d’importanza regionale
RL 445.100
art. 42
UBC A X CH-188
Denominazione Base
giuridica a
Cantone] a
restrizioni di
diritto
Cantone Cantone Comuni
e locale
Inventario cantonale dei
prati e pascoli secchi
d’importanza nazionale,
regionale e locale
UNP A X CH-189
Spazio riservato alle
acque
RL 701.100
art. 41
RL
701.110 art.
[UCA]
[UPL]
Comuni X A X CH-190
Pianificazione delle
rivitalizzazioni delle
acque
art. 10 cpv. 1
UCA A X CH-191
Pianificazione del
risanamento nell’ambito
della forza idrica e
relativi rapporti
art. 10 cpv. 2
UCA A X CH-192
Impianti di
accumulazione
sottoposti a vigilanza
cantonale
UCA A X CH-194
Zone di tranquillità per
la selvaggina
(compresa la rete di
percorsi)
UCP A X CH-195
Restrizioni di
utilizzazione in caso di
suoli contaminati
RL 831.100 USAS A X CH-199
Posizione e settori
contigui ai sensi
dell'ordinanza sulla
protezione contro gli
incidenti rilevanti
(rilevamenti dei
Cantoni)
USAS A CH-210
Infrastrutture agricole USA A X CH-227
Misurazione ufficiale RL 216.300
art. 2 lett. b
RL 216.310
UCR X A X CH-228
Catasto delle opere di
protezione
UCA
UPIP
A X CH-232
Panoramiche cantonali
dei rischi – Pericoli
naturali
UCA
UPIP
A X CH-233
Dispositivi di allarme –
Pericoli naturali
UCA
UPIP
A X CH-234
Aree di ritenzione che
danno diritto a indennità
UCA A X CH-235
Misurazione cantonale
di corsi d’acqua
UCA A X CH-237
a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla
geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620).
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
Abbreviazioni
Servizi cantonali
EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
SN Servizio navigazione
SV Servizio viticoltura
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UEn Ufficio dell’energia
UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli
UGM Ufficio della gestione dei manufatti
UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPD Ufficio del piano direttore
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPR Ufficio della prevenzione dei rumori
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URF Uffici del registro fondiario
URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
US Ufficio di sanità
USA Ufficio dello sviluppo agricolo
USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo
Allegato 227
Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale
Cantone]
Denominazione Base
giuridica
Cantone Comuni
restrizioni
di diritto
Inventario dei
beni culturali
RL 445.100
art. 42
UBC A X TI-1
Decreti di
protezione
art. 14
art. 15
UNP X A X TI-2
Incendi di
bosco
art. 27
UPIP A X TI-3
Infrastrutture
antincendio
RL 821.110
art. 24, 27
UPIP A X TI-4
Impianti a fune
metallica
RL 770.100
art. 3
UPSP A X TI-5
Boschi di
particolare
pregio: selve
castanili
gestite, lariceti
pascolati,
formazioni
minoritarie
art. 24
art. 46
UPSP A X TI-6
Bosco di
protezione
art. 16
art. 24, 25
UPSP A X TI-7
Strade e piste
forestali
art. 13
art. 31, 37
UPSP A X TI-8
Circondari
forestali e
settori forestali
art. 2
art. 2
UPSP A X TI-9
Assi delle
strade
cantonali
RL 725.100
art. 5a
UGeo
[UTrac]
A X TI-11
27 Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU
2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.
Denominazione Base
giuridica
Cantone]
restrizioni
di diritto
Cantone Comuni
Rete dei
trasporti
pubblici
RL. 752.100
art. 9
UTP A X TI-12
cantonale dei
paesaggi di
cantonale
RL 701.100
art. 95
art.101
UNP A X TI-13
cantonale dei
comparti
naturali di
cantonale e
UNP A X TI-14
cantonale dei
geotopi di
cantonale e
UNP A X TI-15
cantonale degli
elementi
naturali
emergenti di
cantonale e
UNP A X TI-16
comunale delle
zone golenali di
[UNP] Comuni A X TI-17
comunale delle
torbiere alte e
delle torbiere di
transizione di
[UNP] Comuni A X TI-18
comunale delle
paludi di
[UNP] Comuni A X TI-19
comunale dei
siti di
riproduzione di
anfibi di
[UNP] Comuni A X TI-20
comunale dei
prati e pascoli
secchi
d’importanza
[UNP] Comuni A X TI-21
comunale di
altri biotopi
d’importanza
[UNP] Comuni A X TI-22
Denominazione Base
giuridica
Cantone]
restrizioni
di diritto
Cantone Comuni
comunale dei
comparti
naturali di
[UNP] Comuni A X TI-23
comunale dei
geotopi di
[UNP] Comuni A X TI-24
comunale degli
elementi
naturali
emergenti di
[UNP] Comuni A X TI-25
Accordi di
gestione dei
biotopi
d’importanza
nazionale e
cantonale
art. 17
art. 17
UNP A X TI-26
Accordi di
gestione dei
biotopi
d’importanza
art. 17
art. 17
[UNP] Comuni A X TI-27
Piani di
utilizzazione
cantonali
[modello
cantonale] c
RL 701.100
art. 44
art. 63
UPL X A X TI-28A
Piani regolatori RL 701.100
art. 18
art. 25
[UPL] Comuni b X A X TI-28B
Bosco con
funzione di
svago
art. 20
art. 41
UPSP A X TI-29
Accertamento
forestale
art. 4
art. 4, 5 e 6
UPSP A X TI-30
Catasto delle
canalizzazioni
private
art. 8 cpv. 2
[UPAAI] Comuni B TI-31
Aree pianificate
dai progetti
stradali
cantonali
RL 725.100
art. 10
RL 725.110
art. 8 e 9
UPL
[DC]
X A X TI-32
Piani cantonali
con
a costruire
RL 701.100
art. 55a
art. 79a
UPL X A X TI-33
Carte dei
pericoli
[modello
cantonale] c
RL 701.500
art. 4
RL 701.510
art. 3, 4 e 5
UCA
UPIP
A X TI-34
Settori di pesca RL 923.110
art. 8
UCP A X TI-35
Denominazione Base
giuridica
Cantone]
restrizioni
di diritto
Cantone Comuni
Comparti con
area forestale
in crescita
art. 20
art. 41
UPSP A X TI-36
Aule nel bosco RL 921.110
art. 1 cpv. 2
lett. h
UPSP A X TI-37
Autorizzazioni
di taglio del
bosco
art. 19
art. 39
UPSP A X TI-38
Catasto delle
acque
art. 5 cpv. 1
e 2
UCA A X TI-39
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.
Abbreviazioni
Servizi cantonali
DC Divisione delle costruzioni
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UGeo Ufficio della geomatica
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTP Ufficio dei trasporti pubblici
UTrac Ufficio del tracciato