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12 provisions
Art. 1 Dipartimento competente
1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.
2Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio)
della Divisione della scuola.
Art. 2 Direzione dell’ufficio
Il direttore dell’ufficio:
a) dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole
universitarie e del servizio di documentazione;
b) designa il responsabile del servizio di documentazione;
c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;
d) rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;
e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;
f) presiede il collegio degli orientatori.
Art. 3 Sedi regionali
1Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne
definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.
2Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività:
a) l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare
settimanale dell’orientatore;1
b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo
di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole
universitarie, formazione continua);
c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o
avviarsi verso una nuova formazione.
3Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione
dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle
associazioni.
Art. 4 Servizio di orientamento alle scuole universitarie
Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed
ha lo scopo di informare e prestare consulenze:
a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle
scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;
b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello
equivalente.
Art. 5 Servizio di documentazione
1Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura
l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.
2In particolare, il servizio:
a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;
1 Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.
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b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;
c) svolge attività di informazione verso il pubblico.
3Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.
Art. 6 Collegio degli orientatori
Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi
di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte
all’intenzione dell’ufficio.
Capitolo secondo
Compiti
Art. 7 Consulenza
1La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di
conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di
formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di
progetti di carriera e di formazione continua.
2Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona
interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.
3La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di
orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di
qualificazione.
4Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti
domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento.
La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi
dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la
figura dell’orientatore.2
5Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente
rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero.3
Art. 8 Informazione scolastica e professionale
1L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità
formative e professionali che si offrono alla loro scelta.
2Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle
scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.
3A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di
perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.
Art. 9 Collocamento a tirocinio
1L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le
associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al
collocamento a tirocinio dei giovani.
2Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul
collocamento a tirocinio.
Capitolo terzo
Collaborazioni
Collaborazioni:
Art. 10 a) con la scuola media
1Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di
regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di
istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.
2L’ufficio e le sedi regionali:
a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;
b) assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei
giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.
2 Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU
2015, 211.
3 Cpv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.
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Art. 11 b) con altri enti
1L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione
professionale e continua e al reinserimento professionale.
2Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 338.