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Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale

Ticino · 416.120 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento competente
  2. Art. 2 Direzione dell’ufficio
  3. Art. 3 Sedi regionali
  4. Art. 4 Servizio di orientamento alle scuole universitarie
  5. Art. 5 Servizio di documentazione
  6. Art. 6 Collegio degli orientatori
  7. Art. 7 Consulenza
  8. Art. 8 Informazione scolastica e professionale
  9. Art. 9 Collocamento a tirocinio
  10. Art. 10 a) con la scuola media
  11. Art. 11 b) con altri enti
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Dipartimento competente

1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale. 2Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

Art. 2 Direzione dell’ufficio

Il direttore dell’ufficio: a) dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione; b) designa il responsabile del servizio di documentazione; c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento; d) rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia; e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni; f) presiede il collegio degli orientatori.

Art. 3 Sedi regionali

1Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede. 2Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività: a) l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell’orientatore;1 b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua); c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione. 3Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

Art. 4 Servizio di orientamento alle scuole universitarie

Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze: a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria; b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

Art. 5 Servizio di documentazione

1Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro. 2In particolare, il servizio: a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate; 1 Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213. 416.120 b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento; c) svolge attività di informazione verso il pubblico. 3Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

Art. 6 Collegio degli orientatori

Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio. Capitolo secondo Compiti

Art. 7 Consulenza

1La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua. 2Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento. 3La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione. 4Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore.2 5Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero.3

Art. 8 Informazione scolastica e professionale

1L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta. 2Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali. 3A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

Art. 9 Collocamento a tirocinio

1L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani. 2Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio. Capitolo terzo Collaborazioni Collaborazioni:

Art. 10 a) con la scuola media

1Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali. 2L’ufficio e le sedi regionali: a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario; b) assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva. 2 Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU 2015, 211. 3 Cpv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213. 416.120

Art. 11 b) con altri enti

1L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale. 2Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio. Capitolo quarto Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014. Pubblicato nel BU 2014, 338.

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