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Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

Ticino · 726.160 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Commissione cantonale dei sentieri
  2. Art. 2 Scopo
  3. Art. 3 Compiti
  4. Art. 4 Composizione
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Sedute
  7. Art. 7 Consulenza
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Commissione cantonale dei sentieri

È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

Art. 2 Scopo

La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.

Art. 3 Compiti

La Commissione svolge i seguenti compiti: a) stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari d’esecuzione; b) adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali; c) adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica; d) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica; e) coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello stesso. L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio; f) valuta lo stato della rete e della segnaletica; g) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia; h) su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con le OTR.

Art. 4 Composizione

La Commissione è composta: a) da un rappresentante di ogni OTR; b) da un rappresentante di TicinoSentieri; c) da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume la presidenza e si avvale di un segretario.

Art. 5

…5

Art. 6 Sedute

1La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri. 1 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 2 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 3 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 4 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 5 Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 6 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 726.160 2Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità.

Art. 7 Consulenza

Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.8 Pubblicato nel BU 2001, 129. 7 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. 8 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.

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