Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f3a85a3933f2e76d9dd17b16b35c33dda05380d39aad3558e53075b12a0bb3b5
8 provisions
Art. 1 Commissione cantonale dei sentieri
È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del
territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui
percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).
Art. 2 Scopo
La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e
coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per
mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come
pure di definirne i criteri e le direttive generali.
Art. 3 Compiti
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete
dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari
d’esecuzione;
b) adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali;
c) adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica;
d) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete
e la pianificazione della segnaletica;
e) coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima
dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello
stesso. L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio;
f) valuta lo stato della rete e della segnaletica;
g) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia;
h) su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione,
sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato
costituito a tal proposito in accordo con le OTR.
Art. 4 Composizione
La Commissione è composta:
a) da un rappresentante di ogni OTR;
b) da un rappresentante di TicinoSentieri;
c) da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume
la presidenza e si avvale di un segretario.
Art. 5
…5
Art. 6 Sedute
1La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza
della maggioranza dei membri.
1 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
2 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
3 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
4 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
5 Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
6 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
726.160
2Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante
in caso di parità.
Art. 7 Consulenza
Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una
commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.8
Pubblicato nel BU 2001, 129.
7 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
8 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.