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Legge cantonale sul registro di commercio

Ticino · 224.100 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Organizzazione1
  2. Art. 2 Autorità di vigilanza
  3. Art. 3 Controllo cantonale delle finanze5
  4. Art. 7 del 24 settembre 2013.10
  5. Art. 8 Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione
  6. Art. 9 Pubblicazioni
  7. Art. 10 Tasse

7 provisions

Art. 1 Organizzazione1

È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.

Art. 2 Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento4 competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

Art. 3 Controllo cantonale delle finanze5

La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze. Art. 4-5 …7 Rimedi di diritto8 Art. 69 1Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. 2Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa

Art. 7 del 24 settembre 2013.10

…11

Art. 8 Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione

Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC). 1 Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391. 2 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128. 3 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. 4 Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41. 5 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256. 6 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256. 7 Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. 8 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229. 9 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. 10 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260. 11 Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. 12 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. 224.100

Art. 9 Pubblicazioni

Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

Art. 10 Tasse

L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio. Entrata in vigore Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale15, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.16 Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281. 13 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229. 14 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. 15 Approvazione federale: 21 maggio 1997. 16 Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.

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