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12 provisions
Art. 1
Scopo
La presente Ordinanza disciplina accesso ele modalità duso dello
skatepark di Cornaredo (in seguito: impianto), quale luogo di svago ed
aggregazione giovanile, nel rispetto delle norme di sicurezza, della
destinazione della struttura e del reciproco riguardo verso altri utenti.
Propose a changeArt. 2
Orari
1 Lmpianto è accessibile tutti i giorni agli orari ed alle modalità indicate
all'ingresso.
È vietato accedere all'impianto durante gli orari di chiusura.
Propose a changeArt. 3
Sorveglianza e responsabilità
1 L'impianto non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza.
2 11 Comune di Lugano è responsabile dei danni cagionati da un vizio di
costruzione o da un difetto di manutenzione dell'impianto (art. 58 della
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo
1911), ma non per danni derivanti dalle attività di svago svolte all'interno
dell'impianto.
3 Ogni utente che accede all'impianto lo fa sotto la propria responsabilità e,
se minorenne, dei propri rappresentanti legali.
Propose a changeArt. 4
Accesso, utilizzo e limiti
Laccesso allimpianto è esclusivamente autorizzato agli utenti di
skateboards, rollerblades, monopattini e BMX.
2 vietato l'accesso con mezzi e veicoli a motore, elettrici o di altro genere.
I minori di 12 anni possono accedere ed utilizzare l'impianto in presenza di
una persona maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
4 L'utilizzo delle rampe "bowl" e "street" è principalmente destinato a[['uso
dello skateboard e non può essere effettuato, simultaneamente, da un
numero maggiore di 3 BMX.
5 Lutilizzo di rollerblades e monopattini è autorizzato sino alle ore 14.00.
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6 11 omune di Lugano può limitare o vietare l'utilizzo dell'impianto per
interventi di manutenzione o in occasione di particolari manifestazioni.
Propose a changeArt. 5
Comportamento
1 Ogni utente deve comportarsi correttamente, avere riguardo verso altri
utenti ed evitare incidenti e/0 danni.
2 Ogni utente deve, in particolar modo in presenza di utenti meno esperti,
adottare una velocità ed un comportamento commisurati alla propria
capacità.
Propose a changeArt. 6
Prevenzione
1 AI fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo, ai minori di anni 14,
di indossare il casco protettivo.
2 L'uso del casco protettivo e di ulteriori protezioni (ginocchiere, gomitiere,
polsiere, ecc.) è raccomandato a tutti gli utenti.
3 Gli utenti sono esortati, prima di utilizzare l'impianto, di effettuare una
ricognizione dell'impianto allo scopo di adattare, alle proprie capacità
sportive, il grado di difficoltà delle rampe.
Propose a changeArt. 7
Divieti
All'interno dell'areale dellimpianto è vietato:
a. tenere comportamenti contrari allo scopo della presente Ordinanza;
b. accedere in caso di condizioni metereologiche averse (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.), in presenza di danni alle rampe bowl" e "street" o in caso
di impedimenti di altra natura (interventi di manutenzione, eventi, ecc.);
c. introdurre attrezzature fisse o mobili, per efettuare ulteriori evoluzioni;
d. manomettere parti dell'impianto o applicare sostanze lubrificanti sulle
superfici delle rampe;
e. lordare il suolo pubblico (art. 4 dell'Ordinanza municipale su[[a
salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre
2014);
f. fumare e fare uso di sostanze alcoliche;
g. introdurre animali, ad eccezione di cani tenuti al gunzaglio e muniti di
museruola;
h. sostare sulle rampe, intralciare altri utenti e appoggiare oggetti in
prossimità delle rampe.
Propose a changeArt. 8
Controlli
La Polizia comunale e la Divisione sport della Città di Lugano possono
eseguire controlli.
Propose a changeArt. 9
Sanzioni
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Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con:
a. l' ammonimento
b. la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
2 Nei casi di recidiva il Municipio pronuncia il divieto di accesso all'impianto.
Propose a changeArt. 10
Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni della Polizia comunale e della Divisione sport della
Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di
15 giorni dalla notifica.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
3 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo nei modi e nei termini di legge.
Propose a changeArt. 11
Riserva di legge
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio
alle vigenti normative in materia.
Propose a changeArt. 12
Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell'11 luglio 2002. Essa
entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Avv. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 22 ottobre 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 25
novembre 2020.
Propose a change