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2.5.8 Ordinanza municipale sull'uso dello skatepark di Cornaredo del 22 ottobre 2020

Lugano · 17059005 · communal act

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

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12 provisions

Art. 1

Scopo La presente Ordinanza disciplina accesso ele modalità duso dello skatepark di Cornaredo (in seguito: impianto), quale luogo di svago ed aggregazione giovanile, nel rispetto delle norme di sicurezza, della destinazione della struttura e del reciproco riguardo verso altri utenti.

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Art. 2

Orari 1 Lmpianto è accessibile tutti i giorni agli orari ed alle modalità indicate all'ingresso. È vietato accedere all'impianto durante gli orari di chiusura.

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Art. 3

Sorveglianza e responsabilità 1 L'impianto non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza. 2 11 Comune di Lugano è responsabile dei danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione dell'impianto (art. 58 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911), ma non per danni derivanti dalle attività di svago svolte all'interno dell'impianto. 3 Ogni utente che accede all'impianto lo fa sotto la propria responsabilità e, se minorenne, dei propri rappresentanti legali.

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Art. 4

Accesso, utilizzo e limiti Laccesso allimpianto è esclusivamente autorizzato agli utenti di skateboards, rollerblades, monopattini e BMX. 2 vietato l'accesso con mezzi e veicoli a motore, elettrici o di altro genere. I minori di 12 anni possono accedere ed utilizzare l'impianto in presenza di una persona maggiorenne che se ne assume la responsabilità. 4 L'utilizzo delle rampe "bowl" e "street" è principalmente destinato a[['uso dello skateboard e non può essere effettuato, simultaneamente, da un numero maggiore di 3 BMX. 5 Lutilizzo di rollerblades e monopattini è autorizzato sino alle ore 14.00. P. 2 di 3 - L w w w. l u g a n o . c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.8 y 6 11 omune di Lugano può limitare o vietare l'utilizzo dell'impianto per interventi di manutenzione o in occasione di particolari manifestazioni.

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Art. 5

Comportamento 1 Ogni utente deve comportarsi correttamente, avere riguardo verso altri utenti ed evitare incidenti e/0 danni. 2 Ogni utente deve, in particolar modo in presenza di utenti meno esperti, adottare una velocità ed un comportamento commisurati alla propria capacità.

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Art. 6

Prevenzione 1 AI fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo, ai minori di anni 14, di indossare il casco protettivo. 2 L'uso del casco protettivo e di ulteriori protezioni (ginocchiere, gomitiere, polsiere, ecc.) è raccomandato a tutti gli utenti. 3 Gli utenti sono esortati, prima di utilizzare l'impianto, di effettuare una ricognizione dell'impianto allo scopo di adattare, alle proprie capacità sportive, il grado di difficoltà delle rampe.

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Art. 7

Divieti All'interno dell'areale dellimpianto è vietato: a. tenere comportamenti contrari allo scopo della presente Ordinanza; b. accedere in caso di condizioni metereologiche averse (pioggia, neve, ghiaccio, ecc.), in presenza di danni alle rampe bowl" e "street" o in caso di impedimenti di altra natura (interventi di manutenzione, eventi, ecc.); c. introdurre attrezzature fisse o mobili, per efettuare ulteriori evoluzioni; d. manomettere parti dell'impianto o applicare sostanze lubrificanti sulle superfici delle rampe; e. lordare il suolo pubblico (art. 4 dell'Ordinanza municipale su[[a salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014); f. fumare e fare uso di sostanze alcoliche; g. introdurre animali, ad eccezione di cani tenuti al gunzaglio e muniti di museruola; h. sostare sulle rampe, intralciare altri utenti e appoggiare oggetti in prossimità delle rampe.

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Art. 8

Controlli La Polizia comunale e la Divisione sport della Città di Lugano possono eseguire controlli.

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Art. 9

Sanzioni P. 3 di 3 - L w w w. l u g a n o . c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.8 y Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con: a. l' ammonimento b. la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC. 2 Nei casi di recidiva il Municipio pronuncia il divieto di accesso all'impianto.

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Art. 10

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni della Polizia comunale e della Divisione sport della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. 3 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

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Art. 11

Riserva di legge Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle vigenti normative in materia.

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Art. 12

Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell'11 luglio 2002. Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 22 ottobre 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 25 novembre 2020.

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