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Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

Ticino · 213.210 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 a) in generale
  3. Art. 3 b) formazione
  4. Art. 4 Riconoscimento e notifiche
  5. Art. 5 a) delle strutture
  6. Art. 6 b) delle attività
  7. Art. 7 Abrogazione
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 Autorità competente

Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati. Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare

Art. 2 a) in generale

L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimonialefamiliare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.

Art. 3 b) formazione

1Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti. 2Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).

Art. 4 Riconoscimento e notifiche

1L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti: a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione; b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione; c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati; d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita; e) l’esatta designazione della sede del consultorio. 2Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata. Istanze per il sussidio

Art. 5 a) delle strutture

Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

Art. 6 b) delle attività

1Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025. 2Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio. 3Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.

Art. 7 Abrogazione

Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato. Entrata in vigore 213.210

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.1 Pubblicato nel BU 2024, 225. 1 Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.

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