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8 provisions
Art. 1 Autorità competente
Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella
legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari
gestiti da enti privati.
Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare
Art. 2 a) in generale
L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimonialefamiliare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua
specializzazione.
Art. 3 b) formazione
1Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una
specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard
minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di
formazioni equivalenti.
2Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in
mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).
Art. 4 Riconoscimento e notifiche
1L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata
alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:
a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;
b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di
nascita;
e) l’esatta designazione della sede del consultorio.
2Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente
notificata.
Istanze per il sussidio
Art. 5 a) delle strutture
Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure
per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla
Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.
Art. 6 b) delle attività
1Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla
Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.
2Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi
del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.
3Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.
Art. 7 Abrogazione
Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è
abrogato.
Entrata in vigore
213.210
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2024, 225.
1 Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.