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Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande

Ticino · 173.190 · regulation

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Assunzione
  3. Art. 3 Durata del rapporto d’impiego
  4. Art. 4 Stipendio, previdenza e assicurazioni
  5. Art. 5 Cassa pensioni
  6. Art. 6 Compiti dei dipendenti
  7. Art. 7 a) per scadenza
  8. Art. 8 b) per disdetta
  9. Art. 9 Altre disposizioni
  10. Art. 10 Entrata in vigore

10 provisions

Art. 1 Campo d’applicazione

1Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori: a) della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.) b) del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.) c) della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.) 2Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.

Art. 2 Assunzione

1L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite della Sezione della formazione commerciale e dei servizi.1 2L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.

Art. 3 Durata del rapporto d’impiego

La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.

Art. 4 Stipendio, previdenza e assicurazioni

1Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale. 2Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.

Art. 5 Cassa pensioni

I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.

Art. 6 Compiti dei dipendenti

Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti. Cessazione del rapporto d’impiego

Art. 7 a) per scadenza

Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.

Art. 8 b) per disdetta

Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).

Art. 9 Altre disposizioni

Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN. 1 Cpv. modificato dal R 16.9.2026; in vigore dal 18.9.2026 - BU 2026, 311; precedente modifica: BU 2014, 53. 173.190

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011. Pubblicato nel BU 2011, 111.

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