Art. 42 Principi
Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.
Ticino · 445.100 · statute
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 32a0d6f3d546e177f0e0aff272e139a994a966bb835ab8e1ddb142c2133514a6
Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.
1L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto. 2L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico. CAPITOLO 2 Competenze e organizzazione
1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. 2Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali. 3…11
1La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. 2Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni. 3Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.
I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.
Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali. TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici
1Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale, 10 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 11 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi. 2La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.
1Chiunque intenzionalmente: a) contravviene all’obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all’art. 15 cpv. 2; b) contravviene ad una misura provvisionale; c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto; d) omette la notifica di cui all’art. 26; e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico; f) esegue scavi archeologici senza concessione, è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.13 2Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.14 3… 4Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all’art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero.
1Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Contro le decisioni prese nell’ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. TITOLO VI Norme transitorie e finali
Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse cantonale.
Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed 12 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. 13 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 14 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259. 15 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. 16 Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 17 Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 18 Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 19 Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore20, riservata l’approvazione della Confederazione21 per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4. Pubblicata nel BU 1997, 489. 20 Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498. 21 Approvazione federale: 13 ottobre 1997.