Art. 1 Scopo
Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto. Definizioni
Ticino · 445.100 · statute
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Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto. Definizioni
Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni.
1Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. 2In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d’interesse cantonale; b) gli immobili d’interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.
1Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. 2Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. 3Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.
1Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. 2I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. 3Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico. TITOLO II Misure di promozione
1Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali. 2Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.
1Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. 2Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali. Contributo finanziario alla conservazione
1Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi. 2Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali.1 3Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.
1Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: a) importanza culturale del bene; b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri; c) situazione economica del proprietario; d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori; e) stato di conservazione e di manutenzione del bene. 2Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) sussidio; b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili; c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.
Nell’assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
1Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato. 2Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione: a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate; b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti; c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all’approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l’importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale. 3Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento. e) obbligo restituzione contributi
1L’obbligo di restituzione dei contributi di cui all’art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.3 2Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel
…5 1 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 2 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 3 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 4 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. 5 Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006, 515.
Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994. TITOLO III Misure di protezione CAPITOLO 1 Protezione preventiva
1Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato. 2Se la scoperta avviene durante l’esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi. 3Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.
Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l’esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione. Misure provvisionali
1Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie. 2Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale. 3A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare: a) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori); b) l’esecuzione di sondaggi e rilievi; c) l’ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione; d) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell’atto di disposizione; e) il sequestro conservativo del bene culturale.
1La misura provvisionale volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato. 2Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all’art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo. CAPITOLO 2 Istituzione ed effetti della protezione
1L’istituzione della protezione presuppone che l’interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell’oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi. 2Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un’importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l’oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.6 Procedura 6 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
1La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell’ambito dell’adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali. 2Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2). 3Il Consiglio di Stato decide in sede d’approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d’interesse cantonale. 4L’assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.
1I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge. 2I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall’art. 19.
1Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. 2Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare. Interventi su beni protetti
1Qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato. 2Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali. 3Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.
1Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l’obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione. 2La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato. Alienazioni
1Il proprietario ha l’obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell’alienante l’alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell’alienazione. 2Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l’obbligo incombe al notaio. 3Per i beni destinati al culto, resta riservato l’art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’Amministrazione dei beni ecclesiastici.
1L’alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. 2Valgono quali motivi di diniego: a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto; b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione; c) ogni altro motivo che lasci presumere che l’alienazione possa pregiudicare la protezione del bene. 3L’autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni. 4L’alienazione fatta senza autorizzazione è nulla. Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili
1Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato. 2Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.
1L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. 2L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone. 3Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea. CAPITOLO 3 Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici
Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione. Diritto di prelazione su beni mobili protetti Art 31 1Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. 2Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. 3Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all’art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.
1Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico. 2Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. 3Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. 4La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.
1Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito dal regolamento. 2L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore. 3Il regolamento definisce l’ampiezza dell’obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni. CAPITOLO 4 Protezione speciale dei beni archeologici
1Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici. 2E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36. 3Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.
Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze. Concessione di scavo
1Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato. 2La concessione presuppone che: a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali; b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione; c) il programma di scavo sia stato approvato. 3La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.
1La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. 2Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere. 3Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati. Proprietà dei reperti ed accesso
1I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone. 2Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.
1Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile. 2I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile. 3In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione. CAPITOLO 5 Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe7
Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.
Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:9 a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall’ordinanza federali; b) fa allestire l’inventario dei beni culturali da proteggere; c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati; 7 Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 8 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 9 Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale; e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione; f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito; g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati. TITOLO IV Disposizioni organizzative CAPITOLO 1 Inventario