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Legge sulla protezione dei beni culturali

Ticino · 445.100 · statute

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 a) bene culturale
  3. Art. 3 b) bene culturale protetto
  4. Art. 4 c) istituzioni culturali riconosciute
  5. Art. 5 Responsabilità
  6. Art. 6 Informazione
  7. Art. 7 Consulenza
  8. Art. 8 a) principio
  9. Art. 9 b) importo e forma
  10. Art. 10 c) condizioni e oneri
  11. Art. 11 d) revoca e restituzione
  12. Art. 12 e ipoteca legale2
  13. Art. 13 registro fondiario.4
  14. Art. 14 Diritto sussidiario
  15. Art. 15 Obblighi di informazione e sospensione lavori
  16. Art. 16 Ispezione
  17. Art. 17 a) condizioni
  18. Art. 18 b) convalida
  19. Art. 19 Condizioni generali
  20. Art. 20 a) immobili
  21. Art. 21 b) mobili
  22. Art. 22 Estensione
  23. Art. 23 Conservazione
  24. Art. 24 a) beni mobili e immobili di interesse cantonale
  25. Art. 25 b) beni immobili di interesse locale
  26. Art. 26 a) in generale
  27. Art. 27 b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici
  28. Art. 28 a) nel Cantone
  29. Art. 29 b) fuori Cantone
  30. Art. 30 Compravendita
  31. Art. 32 Espropriazione di beni immobili protetti
  32. Art. 33 Deposito legale degli stampati
  33. Art. 34 Principi
  34. Art. 35 Scavi preventivi e d’emergenza
  35. Art. 36 a) requisiti
  36. Art. 37 b) competenze
  37. Art. 38 e occupazione dei terreni
  38. Art. 39 Equo compenso e indennità
  39. Art. 40 Obbligo dei proprietari e possessori
  40. Art. 41 Compiti del Cantone
  41. Art. 42 Principi
  42. Art. 43 Forma e contenuto
  43. Art. 44 Consiglio di Stato
  44. Art. 45 Commissione dei beni culturali
  45. Art. 46 Municipi
  46. Art. 47 Istituzioni culturali riconosciute
  47. Art. 48 Esecuzione coatta
  48. Art. 49 Disposizioni penali
  49. Art. 50 Confisca
  50. Art. 51 Ricorsi
  51. Art. 52 Procedure in corso
  52. Art. 53 Comuni16
  53. Art. 54 Protezione dei beni culturali18
  54. Art. 55 Entrata in vigore

54 provisions

Art. 42 Principi

Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.

Art. 43 Forma e contenuto

1L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto. 2L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico. CAPITOLO 2 Competenze e organizzazione

Art. 44 Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. 2Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali. 3…11

Art. 45 Commissione dei beni culturali

1La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. 2Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni. 3Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.

Art. 46 Municipi

I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.

Art. 47 Istituzioni culturali riconosciute

Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali. TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Art. 48 Esecuzione coatta

1Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale, 10 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. 11 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi. 2La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

Art. 49 Disposizioni penali

1Chiunque intenzionalmente: a) contravviene all’obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all’art. 15 cpv. 2; b) contravviene ad una misura provvisionale; c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto; d) omette la notifica di cui all’art. 26; e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico; f) esegue scavi archeologici senza concessione, è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.13 2Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.14 3… 4Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Art. 50 Confisca

Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all’art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero.

Art. 51 Ricorsi

1Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Contro le decisioni prese nell’ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. TITOLO VI Norme transitorie e finali

Art. 52 Procedure in corso

Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

Art. 53 Comuni16

I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse cantonale.

Art. 54 Protezione dei beni culturali18

Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed 12 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. 13 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 14 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259. 15 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. 16 Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 17 Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 18 Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. 19 Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.

Art. 55 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore20, riservata l’approvazione della Confederazione21 per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4. Pubblicata nel BU 1997, 489. 20 Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498. 21 Approvazione federale: 13 ottobre 1997.

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