Art. 43 (art. 191 LOC)
1Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali. 2È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese. Ordinanze municipali: ricorso
Ticino · 181.110 · regulation
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1Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali. 2È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese. Ordinanze municipali: ricorso
Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione. Delega d’attuazione di investimenti a soggetti esterni (art. 193 cpv. 1bis LOC) Art. 44a89 1Assemblea e Consiglio comunale possono delegare a soggetti esterni la messa in atto di loro risoluzioni secondo gli art. 13 cpv. 1 lett. e/g e 175 LOC che la legge non attribuisce in modo vincolante al Comune. I destinatari della delega sono enti pubblici o soggetti privati di proprietà pubblica, i cui interessi sono toccati dall’oggetto della risoluzione. 2L’atto di delega prevede contenuti quali: a) oggetto della delega, modi e termini d’attuazione, eventuali controprestazioni; b) modalità informative e di controllo a favore del Comune per garantire il rispetto della risoluzione del legislativo; c) procedure da seguire in caso di prospettive di modifiche progettuali e finanziarie, con clausola di competenza a favore del legislativo comunale per le decisioni al riguardo; d) obbligo di sottostare nell’attuazione alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e alle altre leggi puntualmente applicabili all’oggetto. 3È riservato l’ossequio dei disposti di legge speciale, delle procedure di competenza dei comuni e degli art. 174, 176 e 193a e b LOC. TITOLO X Della vigilanza sui comuni Dipartimento competente
Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e delle relative disposizioni esecutive. Art. 46 ...91 Sezione degli enti locali (art. 194 LOC)92 Art. 4793 1La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di: a) vigilare sull’amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza; b) ispezionare secondo necessità l’amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle sue constatazioni; c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione; d) emanare le direttive ai comuni per l’applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono; 88 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640. 89 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 262. 90 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. 91 Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. 92 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. 93 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. e) ...;94 f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali. 2È inoltre informato di ogni provvedimento dell’amministrazione cantonale concernente i comuni. Denuncia privata
1Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione all’autorità di vigilanza.96 2La denuncia va inoltrata nella forma dell’istanza d’intervento.
…97 Mancata approvazione dei conti
1La mancata approvazione dei conti comunali dev’essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato: - dal messaggio municipale; - dal rapporto della commissione della gestione; - dall’estratto del verbale del legislativo. 2Analoga procedura dev’essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito. TITOLO XI Disposizioni finali Termine di adeguamento (art. 217 cpv. 1 LOC) Art. 50a99 Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore100 a contare dalla data di pubblicazione. Pubblicato nel BU 1987, 206. 94 Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 95 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. 96 Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640. 97 Art. abrogato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 499; precedenti modifiche: BU 1999, 316; BU 2008, 640. 98 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316. 99 Art. introdotto dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82. 100 Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.