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Regolamento della pedagogia speciale

Ticino · 413.110 · regulation

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Contents: 43 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento
  2. Art. 2 Divisione della scuola
  3. Art. 3 Sezione della pedagogia speciale
  4. Art. 4 Misure di base
  5. Art. 5 Misure supplementari
  6. Art. 6 Durata delle unità di intervento
  7. Art. 7 Misure di base
  8. Art. 8 Misure supplementari
  9. Art. 9 Compiti della Commissione consultiva
  10. Art. 10 Composizione della Commissione consultiva
  11. Art. 11 Provvedimenti particolari
  12. Art. 12 Procedura di monitoraggio
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Centri di competenza
  15. Art. 15 Scolarizzazione speciale
  16. Art. 16 Professionisti qualificati
  17. Art. 17 Frequenza
  18. Art. 18 Scolarizzazione a domicilio
  19. Art. 19 Organizzazione delle sezioni di scuola speciale
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Corsi e attività complementari
  22. Art. 22 Istituti scolastici
  23. Art. 23 Direzione degli istituti
  24. Art. 24 Collegio dei docenti
  25. Art. 25 Inserimento nelle sedi di altri istituti scolastici
  26. Art. 26 Ammissione e dimissione degli allievi
  27. Art. 27 Direttore e docenti
  28. Art. 28 Istituzione e scopi
  29. Art. 29 Definizione delle misure
  30. Art. 30 Ammissione e presa a carico
  31. Art. 31 Organizzazione del Servizio
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Compiti degli operatori scolastici specializzati del Servizio
  34. Art. 34 Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati del Servizio
  35. Art. 35 Forme di intervento e collaborazione
  36. Art. 36 Riconoscimento
  37. Art. 37 Commissioni e vigilanza sulle convenzioni
  38. Art. 38 Disdetta della convenzione
  39. Art. 39 Finanziamento delle misure
  40. Art. 40 speciali private
  41. Art. 41 Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private
  42. Art. 42 Abrogazione
  43. Art. 43 Entrata in vigore

43 provisions

Art. 41 Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private

1La modalità e le procedure per il finanziamento degli investimenti sono stabilite dagli articoli 22-27 del regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 19 giugno 2012. Resta riservato l’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.21 2I due dipartimenti si accordano sull’attribuzione dei compiti previsti al cpv. 1 come pure sulla ripartizione dei costi di propria competenza. Capitolo settimo Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione

Il regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012 è abrogato.

Art. 43 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2017. Pubblicato nel BU 2017, 166. 20 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 21 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.

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