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2.8.1 Regolamento d'uso della strada Venor-Colorino del 14 maggio 2018

Lugano · 16371924 · communal act

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Contents: 15 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 y
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 15
  15. Art. 16

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15 provisions

Art. 1

Scopo Il presente Regolamento disciplina: la circolazione dei veicoli a motore sulla strada forestale "Venor-Colorino" (in seguito: strada forestale); il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

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Art. 2

Principi La circolazione dei veicoli a motore sulla strada forestale è di principio vietata, ad eccezione dei beneficiari in possesso di un'autorizzazione ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 3e4 del presente Regolamento. 2 La circolazione e le modalità di accesso sono regolamentate mediante un'apposita segnaletica stradale e due barriere poste all'imbocco della strada cantonale e a Colorino. 3 11 MunicipiO, per il tramite della Polizia comunale, rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni ed allestisce ed aggiorna il catalogo delle autorizzazioni ordinarie e straordinarie.

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Art. 3

Autorizzazione ordinaria 1 Il Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli ai seguenti richiedenti: a. proprietari, aziende e imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale; b. proprietari e gestori di aziende agricole riconosciute dal Cantone o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale. . P. 2 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.1 www.lugano.ch y 11 Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altri richiedenti ed enti di diritto pubblico o privato che esercitano un'attività di interesse pubblico, in particolare: a. alla polizia, ai pompieri ed ai mezzi di soccorso; b. per esercitazioni militari; c. per la realizzazione di provvedimenti di protezione contro le catastrofi naturali; d. a servizi federali, cantonali e comunali nell'ambito delle loro attività; e. a imprese e altri enti di diritto pubblico o privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvigionamento all'interno del comprensorio della strada forestale.

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Art. 4

Autorizzazione straordinaria 11 Municipio può rilasciare un'autorizzazione straordinaria ai seguenti richiedenti: a. proprietari e usufruttuari di fondi e/0 immobili all'interno del comprensorio della strada forestale; b. cacciatori per il recupero della selvaggina; c. altri utenti in casi particolari e giustificati.

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Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione 1 Le richieste di autorizzazione (ordinaria e straordinaria) devono essere motivate ed inviate al Municipio con copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione. 2 Le autorizzazioni: a. sono rilasciate dal Municipio e devono sempre essere esposte, in originale ed in maniera ben visibile, dietro al parabrezza del veicolo; b. stabiliscono le condizioni ed in particolare la durata di validità; c. sono rilasciate con una copia del presente Regolamento ed una chiave per l'apertura delle barriere; d. non sono trasferibili a terzi, riservato quanto previsto al cpv. 3 lett. c del presente articolo; e. sono rilasciate previo il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento; f. sono sostituite in caso di smarrimento, danneggiamento ecc., previo pagamento di CHF 10.--, è inoltre vietata qualsiasi forma di duplicazione. 3 L'autorizzazione straordinaria: a. indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ammesso alla circolazione; b. consente la circolazione di un solo veicolo in caso di più numeri di targa autorizzati; c. consente unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo famigliare; d. viene rilasciata previo pagamento della tassa d'uso stabilita all'art. 9 del presente Regolamento. P. 3 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.1 www.lugano.ch

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Art. 6 y

Durata e rinnovo dell'autorizzazione L'autorizzazione annuale viene rinnovata automaticamente per un ulteriore anno civile in caso di mancata disdetta scritta, da una delle parti, entro il 30 settembre di ogni anno civile. L'autorizzazione scade al termine della durata indicata. 3 I caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione il beneficiario deve restituire la chiave ed ha diritto alla retrocessione della cauzione versata.

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Art. 7

Modifica e revoca dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione può essere modificata o revocata dal Municipio in ogni tempo, previa diffida, per motivi di interesse pubblico, dietro restituzione dell'importo della tassa corrispondente al periodo non utilizzato. 2 Essa è revocata dal Municipio, previa diffida, qualora i requisiti non siano più adempiuti, siano state fornite informazioni non veritiere oppure in caso di abusi dell'avente diritto. In questi casi non è dovuta alcuna restituzione della tassa d'uso.

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Art. 8

Tassa d'uso soggetti imponibili 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa i beneficiari di un'autorizzazione straordinaria secondo l'art. 4 del presente Regolamento. Il macato USO dell'autorizzazione straordinaria non dà diritto alla restituzione della tassa versata. 3 ono esentati dal pagamento della tassa i beneficiari di un'autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento. 4 La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità. Il mancato pagamento comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione.

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Art. 9

Tassa d'uso: ammontare 1 L'ammontare della tassa per i beneficiari di un'autorizzazione straordinaria è determinato in base ai costi effettivi di manutenzione della strada forestale ed è così fissato: a. proprietari e usufruttuari di fondi e/0 immobili all'interno del comprensorio della strada forestale: da CHF 100.-- a CHF 200.-- all'anno; da CHF 30.-- a CHF 50.-- al mese; da CHF 10.-- a CHF 20.-- al giorno; b. cacciatori per il recupero della selvaggina: da CHF 10.-- a CHF 20.-- al giorno; c. altri utenti in casi particolari e giustificati: da CHF 10.-- a CHF 500.-- al giorno, tenuto conto dell'importanza dell'occupazione e del transito. P. 4 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.1 www.lugano.ch y 2 PUÒ essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare d'uso annuale a componenti del nucleo famigliare di un avente diritto. La tassa ammonta al 50% della relativa tassa base. 3 Le tasse per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno dal Municipio mediante ordinanza, in base ai costi di manutenzione annuale ed ai costi di manutenzione periodica, tenendo conto dei limiti di cui al c p v . . L'emissione delle fatture e la riscossione delle tasse d'uso compete alla Polizia comunale. 5 La mancata utilizzazione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa.

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Art. 10

Chiavi delle barriere Per gni chiave viene prelevata una cauzione di CHF 100.--, che viene retrocessa alla riconsegna. La Polizia comunale tiene aggiornato il registro delle chiavi consegnate e rese. 3 Tutte le spese conseguenti alla perdita o alla mancata restituzione di una chiave sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

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Art. 11

Disposizioni particolari Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale. Eventuali limitazioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese nei confronti del Municipio. 3 I Vili che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali in materia di circolazione stradale. La velocità massima consentita dev'essere costantemente adeguata alle condizioni della strada. 4 11 tonnellaggio massimo consentito è di 26 tonnellate, la lunghezza massima è fissata a m. 10 mentre la larghezza massima è fissata a m. 2,80. 5 I caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio. L'utilizzo della strada forestale avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato. Per la strada forestale di principio non è garantito il servizio invernale di sgombero della neve.

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Art. 12

Divieti 1 Agli utenti della strada forestale è vietato: permetterne l'uso a terzi non autorizzati; il parcheggio sulla carreggiata di marcia; il parcheggio sulle piazze di scambio; P. 5 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.1 www.lugano.ch y il parcheggio o l'abbandono di veicoli privi di targhe sulla strada forestale. lasciare aperte le barriere. Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio o in caso di assoluta necessità previa informazione alla Polizia.

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Art. 13

Vigilanza 1 Il Municipio vigila sull'osservanza del presente Regolamento. 2 L Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio relativo alle autorizzazioni ordinarie e straordinarie nonché il registro delle chiavi e/0 telecomandi consegnati. A r t . C o nt r a v v e n z io n i Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio conformemente agli artt. 145 segg. LOC. 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

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Art. 15

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, in lingua italiana e debitamente motivato. 2 Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

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Art. 16

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. Per il Consiglio comunale 11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori M. Jermini R. Bregy A. Beltraminelli F. Zanchi P. 6 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.8.1 www.lugano.ch y Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 maggio 2018. Pubblicato nel periodo compreso tra il 17 maggio 2018 e il 2 luglio 2018. Approvato dal Consiglio di Stato con ris. no. 3672 del 22 agosto 2018.

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