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Regolamento sull'aiuto sociale in materia d'asilo

Ticino · 871.120 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  2. Art. 2 Competenze
  3. Art. 3 Sistema a due fasi
  4. Art. 4 Pianificazione del collocamento
  5. Art. 5 Prima fase
  6. Art. 6 Seconda fase
  7. Art. 7 Eccezione
  8. Art. 8 In generale
  9. Art. 9 In particolare
  10. Art. 10 Titolare del diritto economicamente dipendente
  11. Art. 11 Persone economicamente dipendenti
  12. Art. 12 Genitori privati dell’autorità parentale
  13. Art. 13 Coniugi separati di fatto
  14. Art. 14 Partner conviventi
  15. Art. 15 Eccezione per i minori non accompagnati
  16. Art. 16 a) partecipazione a misure di integrazione e inserimento
  17. Art. 17 b) doveri
  18. Art. 18 a) principio di sussidiarietà
  19. Art. 19 b) beneficiari
  20. Art. 20 c) doveri
  21. Art. 21 d) competenza di emanare delle disposizioni
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Prestazioni di aiuto sociale propriamente dette
  24. Art. 24 Prestazioni di aiuto sociale ordinarie
  25. Art. 25 Reddito disponibile residuale
  26. Art. 26 Reddito computabile
  27. Art. 27 Spesa computabile
  28. Art. 28 Spesa vincolata
  29. Art. 29 Spesa per l’alloggio
  30. Art. 30 Forfait mensile di mantenimento
  31. Art. 31 Prestazioni di aiuto sociale speciali
  32. Art. 32 Metodo di pagamento
  33. Art. 33 Revisione
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Entità delle prestazioni di aiuto sociale
  36. Art. 36 Obbligo di rimborso
  37. Art. 37 Ordine di restituzione
  38. Art. 38 Domanda
  39. Art. 39 Decisione
  40. Art. 40 Decorrenza
  41. Art. 41 Rimedi di diritto
  42. Art. 42 Gratuità della procedura
  43. Art. 43 a) in generale
  44. Art. 44 b) in particolare
  45. Art. 45 a) principio
  46. Art. 46 b) decorrenza
  47. Art. 47 Abrogazione
  48. Art. 48 Disposizioni transitorie
  49. Art. 49 Entrata in vigore

49 provisions

Art. 41 Rimedi di diritto

1Contro le decisioni emesse in virtù del presente regolamento è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca); per quanto non disposto da tale legge si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

Art. 42 Gratuità della procedura

Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato. Obbligo di informazione

Art. 43 a) in generale

1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. 2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 44 b) in particolare

1Il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione o la soppressione delle prestazioni di aiuto sociale. 2Il richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di residenza, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di residenza. Revisione e riconsiderazione

Art. 45 a) principio

1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’Ufficio scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2L’Ufficio può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente: a) era manifestamente errata, b) la rettifica ha una notevole importanza.

Art. 46 b) decorrenza

1In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione. 2In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione. Capitolo ottavo Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione

È abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007.

Art. 48 Disposizioni transitorie

1Le norme di questo regolamento si applicano a tutte le domande di rinnovo della prestazione assistenziale presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore salvo che il presente sia più favorevole agli interessati. 2I reclami pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente al regolamento sin qui in vigore; i reclami presentati contro le decisioni dell’Ufficio, prese prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026. Pubblicato nel BU 2026, 147.

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