1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di
concessione delle prestazioni di aiuto sociale alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o
con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio
svizzero.
2Il presente regolamento non si applica per contro ai rifugiati statutari e ai rifugiati ammessi
provvisoriamente.
Art. 2 Competenze
1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e
l’applicazione del presente regolamento. Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle
famiglie, e per essa della Sezione del sostegno sociale e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei
rifugiati.
2Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1, la Sezione e l’Ufficio possono delegare ad enti
autonomi pubblici o privati l’adempimento di questi compiti mediante la stipulazione di un contratto
di prestazione.
3In caso di stipulazione di un contratto di prestazione, gli enti incaricati possono adottare delle
disposizioni interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni di aiuto
sociale, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza
arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Sezione e dell’Ufficio.
4L’Ufficio è competente per la verifica dei sospetti abusi da parte dell’assistito e può avvalersi della
collaborazione dell’ispettorato sociale della Sezione. L’Ufficio o l’ispettorato sociale della Sezione
possono, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza
di eventuali abusi da parte dell’assistito. A tale scopo possono acquisire i dati necessari a verificare
che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse
siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale,
la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, le autorità giudiziarie e altri uffici
dell’amministrazione cantonale. Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi
preposti nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di
violazione del presente regolamento.
Capitolo secondo
Sistema di accoglienza
Art. 3 Sistema a due fasi
L’accoglienza sul territorio cantonale si basa sul principio del sistema a due fasi.
Art. 4 Pianificazione del collocamento
L’Ufficio pianifica e gestisce, ove necessario con il supporto degli enti incaricati, gli alloggi
collettivi e individuali delle due fasi di accoglienza.
Art. 5 Prima fase
1Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c, una volta attribuite al Cantone,
vengono collocate provvisoriamente presso un centro collettivo.
2La permanenza provvisoria nei centri collettivi ha come obiettivo principale quello di fornire alle
persone i primi strumenti utili per muoversi in maniera indipendente sul territorio e al contempo
valutarne i bisogni individuali in vista del collocamento definitivo.
3Durante la permanenza nel centro collettivo le prestazioni di aiuto sociale vengono erogate in
natura o, in base alle circostanze, in denaro. L’Ufficio chiarisce i dettagli tramite disposizione.
4L’Ufficio garantisce una prima fase d’integrazione i cui dettagli sono definiti tramite disposizione.
Art. 6 Seconda fase
1Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c, dopo una prima fase in un centro
collettivo, possono essere collocate in alloggi individuali dislocati sul territorio cantonale.
2L’Ufficio verifica e attesta l’idoneità degli appartamenti messi a disposizione dai terzi.
3Per l’assegnazione degli appartamenti l’Ufficio tiene in considerazione la situazione personale delle
persone coinvolte.
4Il contratto di locazione viene stipulato dai soggetti interessati con diritti e doveri che da esso
scaturiscono.
5Dal momento dell’uscita dal centro collettivo le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c
possono richiedere l’aiuto sociale in materia d’asilo.
Art. 7 Eccezione
1Le persone di cui all’articolo 1 lettera d che devono lasciare il territorio svizzero non
rientrano nel sistema a due fasi.
2In attesa della loro partenza a queste persone viene garantito lo stretto necessario ai sensi
dell’articolo 35.
Capitolo terzo
Unità di riferimento
Art. 8 In generale
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi sono economicamente dipendenti.
Art. 9 In particolare
Oltre alle persone di cui all’articolo 8 possono far parte dell’unità di riferimento del titolare
del diritto, con le debite autorizzazioni:
a) i fratelli;
b) i nipoti;
c) un minore in generale.
Art. 10 Titolare del diritto economicamente dipendente
1Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento
fanno pure parte:
a) i suoi genitori,
b) i suoi fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.
2I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di
riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio
essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato.
Art. 11 Persone economicamente dipendenti
1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da
un’unione domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.
2Vi è prima formazione ai sensi del capoverso 1 lettera d quando, senza interruzione del percorso
formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello
seguente:
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo
dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio
che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un
titolo di livello terziario;
d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
Art. 12 Genitori privati dell’autorità parentale
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità
di riferimento della madre.
Art. 13 Coniugi separati di fatto
1Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se,
cumulativamente:
a) non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);
b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);
c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);
d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una
convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto
perdura da almeno un anno.
2Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere omologata
dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista
dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).
3L’anno di separazione di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito
domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.
Art. 14 Partner conviventi
La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno sei mesi.
Art. 15 Eccezione per i minori non accompagnati
1La gestione dei minori non accompagnati è indipendente dal loro statuto in materia
d’asilo.
2Per costoro viene tenuto conto dei loro bisogni particolari e delle esigenze legate al benessere del
minore.
3L’Ufficio regola i dettagli per mezzo di disposizioni.
Capitolo quarto
Integrazione e aiuto sociale per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora e le persone provvisoriamente ammesse
Integrazione
Art. 16 a) partecipazione a misure di integrazione e inserimento
1Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c sono tenute a partecipare a
misure di integrazione e inserimento volte a favorire la loro autonomia sociale e professionale.
2L’Ufficio e, se per esso, gli enti incaricati stabiliscono un progetto d’integrazione e inserimento
individuale tenendo conto dell’età e delle attitudini personali delle persone coinvolte.
3Riesaminano periodicamente il progetto di integrazione e inserimento e se necessario lo adattano.
4Aggiornano e chiariscono, tramite disposizioni, le misure attuabili ed esonerano, in base alle
circostanze, certi gruppi di persone dall’obbligo previsto dal capoverso 1.
Art. 17 b) doveri
1Il progetto d’integrazione e inserimento individuale è vincolante.
2Il mancato rispetto del progetto d’integrazione dà luogo ad una riduzione proporzionale delle
prestazioni di aiuto sociale ai sensi dell’articolo 34.
Aiuto sociale
Art. 18 a) principio di sussidiarietà
1Le prestazioni di aiuto sociale secondo questo regolamento sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali, delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali.
2In particolare le prestazioni di aiuto sociale propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse
solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali.
Art. 19 b) beneficiari
Le persone richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non sono in grado di mantenersi
in modo adeguato o puntuale, tramite mezzi propri o tramite aiuti da parte di terzi, possono chiedere
l’assistenza sociale in materia d’asilo.
Art. 20 c) doveri
1Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c sono tenute, in particolare, a:
a) conformarsi alle disposizioni;
b) provvedere al loro fabbisogno con mezzi propri;
c) fare tutto il necessario per evitare, sopprimere o ridurre lo stato d’indigenza;
d) apprendere la lingua ufficiale del Cantone;
e) accettare un lavoro conveniente o di partecipare a delle misure d’integrazione e inserimento
appropriate;
f) acquisire la formazione necessaria per partecipare alla vita economica, sociale e culturale;
g) rispettare la sicurezza e l’ordine pubblico;
h) osservare i valori della Confederazione e, in particolare, d’applicare il principio dell’uguaglianza
tra la donna e l’uomo.
2Esse devono inoltre fornire all’Ufficio, o per esso agli enti incaricati, le informazioni richieste sulla
loro situazione personale ed economica e comunicargli spontaneamente e immediatamente tutti i
cambiamenti.
Art. 21 d) competenza di emanare delle disposizioni
L’Ufficio può emanare delle disposizioni per la concessione dell’aiuto sociale in materia
di asilo che consentono di evitare, sopprimere o ridurre l’indigenza, o incoraggiare l’iniziativa
personale.
e) scelta e affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
Art. 22
1In applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 82a LAsi, l’Ufficio decide
annualmente:
a) l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione
assistenziale;
b) la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);
c) l’assicuratore (uno o più assicuratori).
2Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie, della franchigia e delle partecipazioni è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate
dall’Ufficio.
Art. 23 Prestazioni di aiuto sociale propriamente dette
1La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni di aiuto sociale sono commisurate
agli scopi di questo regolamento, alle condizioni personali e alle situazioni locali.
2Le prestazioni di aiuto sociale sono ordinarie o speciali.
3Le prestazioni di aiuto sociale possono essere ricorrenti o puntuali.
Art. 24 Prestazioni di aiuto sociale ordinarie
1Le prestazioni di aiuto sociale ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale ed il forfait mensile di mantenimento definito dall’articolo 30, da cui vengono dedotte le
eventuali prestazioni sociali di complemento percepite.
2Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
Art. 25 Reddito disponibile residuale
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili
e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.
Art. 26 Reddito computabile
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli articoli 15–22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione
dei redditi imposti separatamente in virtù degli articoli 36 capoverso 1 e 38 capoverso 1 LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio
reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo 200 franchi al mese; non viene computata
per gli apprendisti una quota del reddito da lavoro pari a 200 franchi al mese; non vengono
computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
b) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c) la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 4'000 franchi per una
persona sola, 8'000 franchi per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in
comune) e 2'000 franchi per ogni minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di
rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
d) le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal
richiedente;
e) i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Art. 27 Spesa computabile
La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio.
Art. 28 Spesa vincolata
1La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli articoli 25–31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono
computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LT;
c) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui
all’articolo 32 capoverso 1 lettere d e f LT;
d) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della
previdenza individuale vincolata di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera e LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono
affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
e) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie;
f) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio
delle persone non obbligatoriamente assicurate.
2Le spese di cui all’articolo 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al capoverso 1 lettera b
vengono riconosciuti:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli articoli 19 e 20 LT;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.
Art. 29 Spesa per l’alloggio
1Durante la prima fase in un centro collettivo, alle persone di cui all’articolo 1 capoverso
1 lettere a–c, l’Ufficio non riconosce alcun importo a valere quale spesa alloggiativa.
2Durante la seconda fase l’Ufficio riconosce una spesa mensile massima per l’alloggio, comprensiva
di pigione e spese accessorie, pari a:
a) 800 franchi per persona sola;
b) 1'250 franchi per due persone;
c) 1'500 franchi per tre o più persone.
Art. 30 Forfait mensile di mantenimento
Il forfait mensile di mantenimento corrisponde a:
a) 500 franchi per persona sola;
b) 750 franchi per i coniugi, per i partner registrati e per i partner conviventi;
c) 317 franchi quale supplemento per il primo minorenne;
d) 268 franchi quale supplemento per ogni ulteriore minorenne;
e) 500 franchi quale supplemento per ogni maggiorenne economicamente dipendente.
Art. 31 Prestazioni di aiuto sociale speciali
1Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari.
2Esse vengono definite e dettagliate tramite disposizione.
3La richiesta di prestazioni speciali deve essere inoltrata all’Ufficio immediatamente o al più tardi
entro tre mesi allegando i relativi giustificativi.
4Possono essere concesse prestazioni speciali per un periodo limitato per fare fronte a spese
vincolate o spese di alloggio superiori ai limiti previsti dagli articoli 28 e 29.
5Tramite disposizione l’Ufficio può prevedere il riconoscimento di importi forfettari in caso di
situazioni particolari.
6Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti
quando le risorse del richiedente raggiungono o superano il forfait mensile di mantenimento ma non
coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate.
7A titolo di prestito da rimborsare possono essere versati segnatamente: il deposito di garanzia
dell’elettricità, il deposito di garanzia della pigione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di
premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della legge federale sull’assicurazione malattie del 18
marzo 1994 (LAMal).
Art. 32 Metodo di pagamento
1I pagamenti delle prestazioni in denaro sono effettuati dall’Ufficio direttamente
all’assistito o al suo rappresentante legale.
2In deroga al capoverso 1 l’Ufficio effettua direttamente all’assicuratore il pagamento del premio per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3Tramite disposizione l’Ufficio può stabilire ulteriori deroghe al pagamento diretto all’assistito.
Art. 33 Revisione
Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise
misure particolari di vigilanza, quando l’assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni
assegnategli in modo conforme alla loro finalità.
Riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni di aiuto sociale
Art. 34
1Le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse
nei casi in cui:
a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dal presente
regolamento;
b) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’integrazione, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo;
c) il beneficiario non collabora o non collabora sufficientemente;
d) il beneficiario si rende colpevole di una delle violazioni elencate all’articolo 83 capoverso 1 LAsi;
e) il beneficiario viola i doveri di cui all’articolo 20;
f) il beneficiario si trova in situazione di indigenza per sua colpa;
g) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni di aiuto sociale sono
sussidiarie;
h) il beneficiario non si conforma alle disposizioni e ai regolamenti dei centri collettivi.
2In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni di aiuto sociale, l’Ufficio,
dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con
l’indicazione dei rimedi giuridici.
3La decisione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della
situazione con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una
riduzione siano ancora date.
4Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’articolo 41. Il reclamo ed il ricorso non hanno
effetto sospensivo.
Capitolo quinto
Ottenimento e calcolo dell’aiuto materiale per le persone la cui domanda d’asilo è stata
rigettata con una decisione di non entrata nel merito o con una decisione negativa dopo la
procedura d’esame e che devono lasciare il territorio svizzero
Art. 35 Entità delle prestazioni di aiuto sociale
1Alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d che non dispongono di altri mezzi
di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene
personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della
dignità umana.
2Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura e, di principio, fino allo
scadere del termine di partenza.
3Se appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa corrisponde ad un massimo
mensile di:
a) 300 franchi per persona sola;
b) 500 franchi per i coniugi, per i partner registrati e per i partner conviventi;
c) 250 franchi quale supplemento per il primo minorenne;
d) 200 franchi quale supplemento per ogni ulteriore minorenne;
e) 300 franchi quale supplemento per ogni maggiorenne economicamente dipendente.
4L’Ufficio può per mezzo di disposizioni prevedere maggiori dettagli.
Capitolo sesto
Rimborso e restituzione
Art. 36 Obbligo di rimborso
1Le prestazioni di aiuto sociale debitamente corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non
ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’Ufficio può parimenti
esigere che gli si versino direttamente gli arretrati;
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
2Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario della
prestazione assistenziale.
3Il diritto di rimborso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dei
diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata
corrisposta.
Art. 37 Ordine di restituzione
1La prestazione assistenziale indebitamente percepita deve essere restituita.
2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’Ufficio o gli enti
incaricati hanno avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
della prestazione.
3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
4I coniugati, i partner registrati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.
Capitolo settimo
Procedura
Art. 38 Domanda
1Le prestazioni di aiuto sociale vengono concesse soltanto su richiesta.
2La richiesta delle prestazioni di aiuto sociale, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata direttamente
all’Ufficio o, in sostituzione, all’ente incaricato.
Art. 39 Decisione
1L’Ufficio decide sulle domande di prestazioni di aiuto sociale.
2La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al
richiedente o al suo rappresentante legale.
Art. 40 Decorrenza
1Il diritto al pagamento della prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata
inoltrata la domanda.
2Il diritto al pagamento della prestazione assistenziale decorre dal primo giorno del mese se la
domanda di rinnovo della prestazione assistenziale scaduta è stata inoltrata al più tardi l’ultimo
giorno del mese per il quale se ne chiede il rinnovo.