1Contro le decisioni emesse in virtù del presente regolamento è data facoltà di reclamo
all’Ufficio entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
del 23 giugno 2008 (Lptca); per quanto non disposto da tale legge si applica la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
Art. 42 Gratuità della procedura
Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono
essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.
Obbligo di informazione
Art. 43 a) in generale
1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a
richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla
sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere
dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.
Art. 44 b) in particolare
1Il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale
ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modifica, la riduzione o la soppressione delle prestazioni di aiuto sociale.
2Il richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale
suo cambiamento di residenza, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori
del luogo di residenza.
Revisione e riconsiderazione
Art. 45 a) principio
1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’Ufficio
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere
prodotti in precedenza.
2L’Ufficio può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in
giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
Art. 46 b) decorrenza
1In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è
verificato l’evento all’origine della revisione.
2In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata
la decisione oggetto di riconsiderazione.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali
Art. 47 Abrogazione
È abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono
lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007.
Art. 48 Disposizioni transitorie
1Le norme di questo regolamento si applicano a tutte le domande di rinnovo della
prestazione assistenziale presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in
precedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore salvo che il presente sia più
favorevole agli interessati.
2I reclami pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente al regolamento sin
qui in vigore; i reclami presentati contro le decisioni dell’Ufficio, prese prima dell’entrata in vigore di
questo regolamento, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.
Art. 49 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 147.