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Legge cantonale sulla protezione della natura

Ticino · 480.100 · statute

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Principi
  4. Art. 4 Ricerca e informazione
  5. Art. 5 Consulenza
  6. Art. 6 Valorizzazione e recupero
  7. Art. 8 Oggetti particolarmente degni di protezione
  8. Art. 9 Provvedimenti generali
  9. Art. 10 Classificazione
  10. Art. 11 Inventari
  11. Art. 12 Categorie di protezione
  12. Art. 13 Strumenti del Cantone
  13. Art. 15 b) procedura
  14. Art. 17 Accordi con proprietari fondiari e gestori
  15. Art. 18 Protezione generale delle specie
  16. Art. 19 Specie protette
  17. Art. 20 Vegetazione delle rive
  18. Art. 21 Bandite di raccolta
  19. Art. 22
  20. Art. 23 Autorizzazioni
  21. Art. 24 Tasse
  22. Art. 25 Ricerca e raccolta
  23. Art. 26 Consenso del proprietario
  24. Art. 27 Obbligo di informazione
  25. Art. 28 Proprietà
  26. Art. 29 Bandite di ricerca e raccolta
  27. Art. 31 Comuni, patriziati e regioni
  28. Art. 32 Associazioni
  29. Art. 34 b) Cantone
  30. Art. 35 c) Comuni
  31. Art. 36 Condizioni del sussidio cantonale
  32. Art. 37 Misure provvisionali
  33. Art. 38 Convalida
  34. Art. 39 Espropriazione
  35. Art. 40 Contravvenzioni
  36. Art. 41 Procedure
  37. Art. 42 Confisca
  38. Art. 43 Obbligo di ripristino
  39. Art. 44 Esecuzione coattiva e sostitutiva
  40. Art. 45 a) istanze ricorsuali
  41. Art. 46 b) legittimazione
  42. Art. 47 Regolamenti
  43. Art. 48 Norma transitoria
  44. Art. 49 Entrata in vigore

44 provisions

Art. 46 b) legittimazione

1Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. 2ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato. 3Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione. 4Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.5 TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 Regolamenti

1Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento. 2Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48 Norma transitoria

1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore. 2Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge. 3Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

Art. 49 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.6 Pubblicato nel BU 2002, 61. 5 Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683. 6 Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.

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