1Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
2ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.
3Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv.
1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei
mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.
4Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di
dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.5
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 Regolamenti
1Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.
2Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in
applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 48 Norma transitoria
1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in
applicazione del diritto anteriore.
2Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi
dell’articolo 14 di questa legge.
3Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani
regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.
Art. 49 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo
allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.6
Pubblicato nel BU 2002, 61.
5 Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.
6 Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.