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Legge sulla pianificazione cantonale

Ticino · 170.100 · statute

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Obiettivi
  3. Art. 3 Consiglio di Stato
  4. Art. 4 Gran Consiglio
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Piano direttore cantonale
  7. Art. 7 Linee direttive e piano finanziario quadriennale
  8. Art. 8 Disposizione abrogativa
  9. Art. 9 Disposizioni esecutive
  10. Art. 10 Entrata in vigore

10 provisions

Art. 1 Scopo

Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.

Art. 2 Obiettivi

Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti: a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali; b) il consolidamento dell’economia cantonale; c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale; d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali; e) l’equilibrio delle finanze pubbliche. II. COMPETENZE

Art. 3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato: a) elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio; b) allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione1 ; c) coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale; d) elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione; e) indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.

Art. 4 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio: a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato; b) ...2 c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo. III. STRUMENTI Rapporto sugli indirizzi 1 Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365. 2 Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365. 170.100

Art. 5

1Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone. 2Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale. 3Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali. 4Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.

Art. 6 Piano direttore cantonale

Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.

Art. 7 Linee direttive e piano finanziario quadriennale

1Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale. 2Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali. 3Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione. IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disposizione abrogativa

È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973.

Art. 9 Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Art. 10 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU 1982, 129. 3 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573. 4 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573. 5 Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.

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