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10 provisions
Art. 1 Scopo
Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle
associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa
dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del
territorio, fra di loro coordinate.
Art. 2 Obiettivi
Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:
a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;
b) il consolidamento dell’economia cantonale;
c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;
d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;
e) l’equilibrio delle finanze pubbliche.
II. COMPETENZE
Art. 3 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato:
a) elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo
regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di
organizzazione del territorio;
b) allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le
parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione1 ;
c) coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il
rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;
d) elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli
indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;
e) indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il
piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.
Art. 4 Gran Consiglio
Il Gran Consiglio:
a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di
organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;
b) ...2
c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione,
in sede di preventivo.
III. STRUMENTI
Rapporto sugli indirizzi
1 Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.
2 Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
365.
170.100
Art. 5
1Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di
organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.
2Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi
di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.
3Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran
Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.
4Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la
stessa procedura prevista per l’adozione.
Art. 6 Piano direttore cantonale
Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito
secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.
Art. 7 Linee direttive e piano finanziario quadriennale
1Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni
politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione
del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.
2Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono
trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri
cantonali.
3Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria
iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura
prevista per la loro adozione.
IV. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 Disposizione abrogativa
È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto
sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre
1973.
Art. 9 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
Art. 10 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in
vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicata nel BU 1982, 129.
3 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
4 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
5 Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.