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Regolamento d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi

Ticino · 701.410 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 10 LRL Art. 7-2
  3. Art. 11 LRL
  4. Art. 12
  5. Art. 13 LRL Art. 12
  6. Art. 14 LRL Art. 19
  7. Art. 18

7 provisions

Art. 1

L’applicazione della legge sulla protezione delle rive dei laghi è affidata al Dipartimento del territorio. Art. 2-9 ...3

Art. 10 LRL Art. 7-2

Non sono considerate strade nell’ambito della legge quelle attualmente destinate al solo transito pedonale. Il ciglio stradale dal quale vengono misurate le distanze previste dalla legge è quello verso lago. Non entrano in considerazione le strade di semplice accesso al lago o comunque quelle che non corrono parallelamente o quasi rispetto alla riva.

Art. 11 LRL

Art. 114 L’altezza delle costruzioni e l’indice d’occupazione sono stabiliti secondo le norme della legge edilizia.

Art. 12

…5

Art. 13 LRL Art. 12

Il proprietario è tenuto a notificare l’ultimazione della costruzione al Dipartimento del territorio che provvede agli opportuni controlli e alla menzione di cui all’art. 12 della legge.

Art. 14 LRL Art. 19

L’ufficiale dei registri deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi parcellamento nella zona di applicazione della legge del 20 novembre 1961, se il piano non è stato approvato dal Dipartimento del territorio. Quest’ultimo provvede, se del caso, a chiedere la menzione di assoggettamento alla legge. Art. 15-16 ...8 1 Titolo modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162. 2 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356. 3 Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162. 4 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90. 5 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90. 6 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356. 7 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356. 8 Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162. 701.410 Art. 179 La legge del 20 novembre 1961 deroga ai regolamenti edilizi ed ai piani regolatori comunali previgenti alla sua entrata in vigore, riservate eventuali disposizioni più restrittive previste agli stessi.

Art. 18

Il presente decreto abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile. Entra in vigore10 con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi. Pubblicato nel BU 1962, 156. 9 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356. 10 Entrata in vigore: 14 agosto 1962 - BU 1962, 156.

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