1L’organizzazione della Piattaforma può essere assicurata da un ente che si impegna a
riunire i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano
nell’ambito delle attività giovanili.
2La partecipazione, l’organizzazione e il funzionamento della Piattaforma sono disciplinati dal
regolamento interno. Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate
dalla maggioranza dei membri della Piattaforma.
3Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.
Art. 42 Compiti
1La Piattaforma ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di:
a) promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù;
b) approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile;
c) collaborare all’elaborazione della strategia d’azione.
2La Piattaforma ha inoltre il compito di:
a) elaborare ed approvare il regolamento interno;
b) garantire consulenza gratuita e servizi agli enti e alle persone interessate;
c) sostenere i suoi membri nella realizzazione di attività giovanili e progetti innovativi;
d) favorire la diffusione di metodi e di strumenti volti allo sviluppo della qualità delle attività.
Art. 43 Designazione dell’ente per il supporto organizzativo
1L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto
organizzativo della Piattaforma per un massimo di cinque anni consecutivi.
2Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite
pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a
garantire l’organizzazione della Piattaforma.
3Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale
ente incaricare.
4Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione della Piattaforma, l’Ufficio può
promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.
Art. 44 Finanziamento
1Il finanziamento della Piattaforma è assicurato dalle quote dei gruppi, delle associazioni
e degli enti pubblici e privati, dalle entrate derivanti dai suoi servizi, da contributi di terzi e dal
contributo cantonale.
2Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, ai servizi di
terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi
massimi per le spese.
3L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso, alla presentazione del
rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Capitolo sesto
Disposizioni finali
Art. 45 Vigilanza
1L’Ufficio assicura annualmente la vigilanza sui conti di esercizio, sui bilanci patrimoniali
e sui rapporti d’attività delle attività finanziate.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si svolge
un’attività finanziata; essi possono inoltre richiedere l’accesso e/o l’invio di tutta la documentazione
inerente a tale attività.
3L’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti a tutela
dell’attività e dei partecipanti.
Art. 46 Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi
1L’Ufficio non riconosce né concede contributi alle attività giovanili di ordine partitico e a
quelle di ordine confessionale basate esclusivamente su insegnamenti o pratiche religiose.
2La Divisione può revocare le decisioni relative al riconoscimento e ai contributi agli enti o ordinarne
la restituzione, ai sensi dell’articolo 18 della legge, nonché quando le attività:
a) promuovono il consumo di sostanze o i comportamenti che possono creare dipendenza;
b) trattano materiale osceno, violento, offensivo, diffamatorio o discriminante;
c) urtano la sensibilità o incitano l’emulazione di comportamenti violenti su sé stessi e sugli altri.
3Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato, il Dipartimento, entro venti anni
dalla concessione, può ordinare la restituzione del contributo per la costruzione dedotto il 5% per
ogni anno di esercizio.
4Contro le decisioni del Dipartimento di cui alla presente norma è dato ricorso al Consiglio di Stato,
le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Art. 47 Abrogazione
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) regolamento d'applicazione della legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili
del 10 giugno 1997;
b) regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il
sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974.
Art. 48 Disposizione transitoria
Per l’esercizio 2026, l’Ufficio può:
a) concedere i contributi per le attività giovanili senza decisione di riconoscimento derogando
all’articolo 5 della legge e agli articoli 4−13 e 19 capoverso 1 del presente regolamento;
b) stabilire termini specifici, con possibilità di proroga, per la presentazione delle domande di
finanziamento delle attività giovanili.
Art. 49 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 47.