Law

Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

Ticino · 874.210 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 f59f37a0379b759fb1332b154d61eba85cc2ab56770f9e50b9545f56729742fe

Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità
  2. Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
  3. Art. 3 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
  4. Art. 4 Requisiti generali di riconoscimento
  5. Art. 5 Durata del riconoscimento
  6. Art. 6 Procedura di riconoscimento
  7. Art. 7 Requisiti per i progetti giovanili ricorrenti
  8. Art. 8 Requisiti per i centri di attività giovanili
  9. Art. 9 Requisiti per le attività di prossimità
  10. Art. 10 Requisiti per le attività con mentori
  11. Art. 11 Requisiti comuni per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni
  12. Art. 12 Requisiti per le colonie di vacanza
  13. Art. 13 Requisiti per i centri estivi diurni
  14. Art. 14 Condizioni materiali
  15. Art. 15 Domanda preliminare
  16. Art. 16 Domanda definitiva
  17. Art. 17 Inizio lavori
  18. Art. 18 Commisurazione dei contributi
  19. Art. 19 Condizioni generali
  20. Art. 20 Procedura di finanziamento
  21. Art. 21 Spese riconosciute
  22. Art. 22 Commisurazione dei contributi
  23. Art. 23 Progetti giovanili puntuali
  24. Art. 24 Progetti di educazione tra pari
  25. Art. 25 Attività con mentori
  26. Art. 26 Progetti partecipativi
  27. Art. 27 Colonie di vacanza e centri estivi diurni
  28. Art. 28 Progetti generali
  29. Art. 29 Regime straordinario
  30. Art. 30 Autorizzazione o congedo
  31. Art. 31 Funzionamento
  32. Art. 32 Compiti
  33. Art. 33 Modalità di comunicazione con il Consiglio di Stato
  34. Art. 34 Designazione dell’ente per il supporto organizzativo
  35. Art. 35 Finanziamento
  36. Art. 36 Autorizzazione o congedo
  37. Art. 37 Composizione
  38. Art. 38 Competenze
  39. Art. 39 Funzionamento e finanziamento
  40. Art. 40 Autorizzazione o congedo
  41. Art. 41 Funzionamento
  42. Art. 42 Compiti
  43. Art. 43 Designazione dell’ente per il supporto organizzativo
  44. Art. 44 Finanziamento
  45. Art. 45 Vigilanza
  46. Art. 46 Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi
  47. Art. 47 Abrogazione
  48. Art. 48 Disposizione transitoria
  49. Art. 49 Entrata in vigore

49 provisions

Art. 41 Funzionamento

1L’organizzazione della Piattaforma può essere assicurata da un ente che si impegna a riunire i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell’ambito delle attività giovanili. 2La partecipazione, l’organizzazione e il funzionamento della Piattaforma sono disciplinati dal regolamento interno. Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate dalla maggioranza dei membri della Piattaforma. 3Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.

Art. 42 Compiti

1La Piattaforma ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di: a) promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù; b) approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile; c) collaborare all’elaborazione della strategia d’azione. 2La Piattaforma ha inoltre il compito di: a) elaborare ed approvare il regolamento interno; b) garantire consulenza gratuita e servizi agli enti e alle persone interessate; c) sostenere i suoi membri nella realizzazione di attività giovanili e progetti innovativi; d) favorire la diffusione di metodi e di strumenti volti allo sviluppo della qualità delle attività.

Art. 43 Designazione dell’ente per il supporto organizzativo

1L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto organizzativo della Piattaforma per un massimo di cinque anni consecutivi. 2Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a garantire l’organizzazione della Piattaforma. 3Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale ente incaricare. 4Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione della Piattaforma, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.

Art. 44 Finanziamento

1Il finanziamento della Piattaforma è assicurato dalle quote dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati, dalle entrate derivanti dai suoi servizi, da contributi di terzi e dal contributo cantonale. 2Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese. 3L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso, alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria. Capitolo sesto Disposizioni finali

Art. 45 Vigilanza

1L’Ufficio assicura annualmente la vigilanza sui conti di esercizio, sui bilanci patrimoniali e sui rapporti d’attività delle attività finanziate. 2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si svolge un’attività finanziata; essi possono inoltre richiedere l’accesso e/o l’invio di tutta la documentazione inerente a tale attività. 3L’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti a tutela dell’attività e dei partecipanti.

Art. 46 Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi

1L’Ufficio non riconosce né concede contributi alle attività giovanili di ordine partitico e a quelle di ordine confessionale basate esclusivamente su insegnamenti o pratiche religiose. 2La Divisione può revocare le decisioni relative al riconoscimento e ai contributi agli enti o ordinarne la restituzione, ai sensi dell’articolo 18 della legge, nonché quando le attività: a) promuovono il consumo di sostanze o i comportamenti che possono creare dipendenza; b) trattano materiale osceno, violento, offensivo, diffamatorio o discriminante; c) urtano la sensibilità o incitano l’emulazione di comportamenti violenti su sé stessi e sugli altri. 3Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato, il Dipartimento, entro venti anni dalla concessione, può ordinare la restituzione del contributo per la costruzione dedotto il 5% per ogni anno di esercizio. 4Contro le decisioni del Dipartimento di cui alla presente norma è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Art. 47 Abrogazione

Sono abrogati i seguenti regolamenti: a) regolamento d'applicazione della legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 10 giugno 1997; b) regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974.

Art. 48 Disposizione transitoria

Per l’esercizio 2026, l’Ufficio può: a) concedere i contributi per le attività giovanili senza decisione di riconoscimento derogando all’articolo 5 della legge e agli articoli 4−13 e 19 capoverso 1 del presente regolamento; b) stabilire termini specifici, con possibilità di proroga, per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività giovanili.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2026. Pubblicato nel BU 2026, 47.

← Find another law