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Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

Ticino · 120.500 · intercantonal agreement

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Collaborazione
  3. Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni
  4. Art. 4 Trasmissione delle informazioni
  5. Art. 5 Coordinamento
  6. Art. 6 nei gruppi di lavoro dell’UE
  7. Art. 7 Notifica
  8. Art. 8 Procedura d’adozione
  9. Art. 9 Trasposizione
  10. Art. 10 Rapporto
  11. Art. 11 Assunzione dei costi
  12. Art. 12 Composizione di controversie
  13. Art. 13 Denuncia
  14. Art. 14 Entrata in vigore

14 provisions

Art. 1 Oggetto

La Convenzione disciplina in particolare: a) la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino; b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE; c) l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti; d) i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

Art. 2 Collaborazione

1La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino. 2La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD. 3Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD. 4Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi. Sezione 2 Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione

Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Art. 4 Trasmissione delle informazioni

1Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto. 2La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni. 3Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Art. 5 Coordinamento

1Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto. 2Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per l’aspetto temporale. 120.500 Sezione 3 Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino Contributo dei Cantoni nei comitati misti e

Art. 6 nei gruppi di lavoro dell’UE

1I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali. 2Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE. 3Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE. 4Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Art. 7 Notifica

La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.

Art. 8 Procedura d’adozione

1La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE come anche ai termini necessari. 2Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l’articolo 5 capoverso 1.

Art. 9 Trasposizione

1La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti. 2Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione. Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

Art. 10 Rapporto

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Art. 11 Assunzione dei costi

1La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE. 2I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3. Sezione 5 Risoluzione dei conflitti

Art. 12 Composizione di controversie

1Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione. 2Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati. Sezione 6 Disposizioni finali 120.500

Art. 13 Denuncia

1La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi. 2La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

Art. 14 Entrata in vigore

1La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni. 2La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1. 3Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore1 della presente Convenzione dopo aver udito la CdC. Pubblicata nel BU 2008, 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008, 653. 1 Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.

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