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7 provisions
Art. 1 (art. 2 Legge)
L’applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio è affidata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
(in seguito: UIL), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altre
autorità.
Commissione cantonale paritetica del lavoro
Art. 2 (art. 3 Legge)
1La Commissione cantonale paritetica del lavoro è composta da 5 a 7 membri, di cui 2 in
rappresentanza delle associazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle associazioni dei datori di
lavoro.
2La segreteria è assicurata dall’UIL.
3Per il resto è applicabile il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le
rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Decisioni e provvedimenti amministrativi
Art. 3 (art. 8 Legge)
1Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 LL sono di
competenza dell’UIL.
2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato è di competenza del Dipartimento
delle finanze e dell’economia.
Casi dubbi, deroghe e controlli
Art. 4 (art. 10 Legge)
La competenza per decidere i casi dubbi e la concessione di deroghe e per procedere a
controlli e ad altre attribuzioni è affidata all’UIL.
Perseguimento penale
Art. 5 (art. 11 Legge)
Le infrazioni alla LLD sono perseguite dall’UIL.
Art. 6 Tasse
1Per la concessione di deroghe di cui all’art. 7 cpv. 1 LLD è percepita una tassa di fr. 100.-.
2Per i permessi rilasciati dall’autorità, sono percepite le tasse seguenti:
a) permesso di lavoro notturno o domenicale (art. 17 e 19 LL):
– 100 franchi per una notte o una domenica e massimo cinque lavoratori occupati;
– supplementi: 20 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di cinque lavoratori e 10 franchi
per ogni notte o domenica aggiunta, fino ad un massimo di 250 franchi;
b) permesso di lavoro domenicale combinato con un’autorizzazione di deroga agli orari d’apertura
dei negozi:
– supplemento: 100 franchi, per un massimo di 400 franchi;
1 Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 445.
843.110
c) approvazione piani di costruzione, sistemazione o trasformazione (art. 7 LL):
– 100 franchi per progetti con al massimo dieci lavoratori occupati in attività senza pericoli
particolari (tabella dei pericoli particolari definiti nella direttiva CFSL N. 6508);
– supplementi: 50 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori e 50 franchi
per ogni pericolo particolare rilevato, fino ad un massimo di 1000 franchi;
d) permessi d’esercizio (inizio attività):
– metà della tassa percepita per l’approvazione dei piani. Minimo 100 franchi;
e) modifiche non sostanziali di decisioni per permessi o autorizzazioni di cui alle lettere a) e b): 30%
della tassa emessa per la loro emissione, ritenuta in ogni caso una tassa minima di 25 franchi;
f) autorizzazione di occupazione regolare di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo
scolastico (art. 9 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007): 50
franchi.
3I controlli aziendali sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria nella misura in cui
comportano l’emanazione di misure o ordini supplementari: 100 franchi per un tempo d’ispezione fino
ad un quarto di giornata, una sola misura o ordine e massimo 10 lavoratori occupati in azienda.
Supplementi: 100 franchi per ogni misura o ordine supplementare, 100 franchi per ogni ulteriore quarto
di giornata d’ispezione e 40 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori, per un
massimo di 800 franchi.
4Per i corsi di formazione proposti dall’UIL è percepita una tassa di cancelleria proporzionata alla
durata, pari a 100 franchi la mezza giornata e per partecipante. Per corsi di postformazione, tariffa
oraria/lezione di 140 franchi e spese amministrative e di logistica a carico dell’organizzatore.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento, con il suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi
e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 2011, 339.
2 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 339.