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Regolamento sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio

Ticino · 843.110 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 (art. 2 Legge)
  2. Art. 2 (art. 3 Legge)
  3. Art. 3 (art. 8 Legge)
  4. Art. 4 (art. 10 Legge)
  5. Art. 5 (art. 11 Legge)
  6. Art. 6 Tasse
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 (art. 2 Legge)

L’applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio è affidata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altre autorità. Commissione cantonale paritetica del lavoro

Art. 2 (art. 3 Legge)

1La Commissione cantonale paritetica del lavoro è composta da 5 a 7 membri, di cui 2 in rappresentanza delle associazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro. 2La segreteria è assicurata dall’UIL. 3Per il resto è applicabile il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Decisioni e provvedimenti amministrativi

Art. 3 (art. 8 Legge)

1Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 LL sono di competenza dell’UIL. 2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato è di competenza del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Casi dubbi, deroghe e controlli

Art. 4 (art. 10 Legge)

La competenza per decidere i casi dubbi e la concessione di deroghe e per procedere a controlli e ad altre attribuzioni è affidata all’UIL. Perseguimento penale

Art. 5 (art. 11 Legge)

Le infrazioni alla LLD sono perseguite dall’UIL.

Art. 6 Tasse

1Per la concessione di deroghe di cui all’art. 7 cpv. 1 LLD è percepita una tassa di fr. 100.-. 2Per i permessi rilasciati dall’autorità, sono percepite le tasse seguenti: a) permesso di lavoro notturno o domenicale (art. 17 e 19 LL): – 100 franchi per una notte o una domenica e massimo cinque lavoratori occupati; – supplementi: 20 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di cinque lavoratori e 10 franchi per ogni notte o domenica aggiunta, fino ad un massimo di 250 franchi; b) permesso di lavoro domenicale combinato con un’autorizzazione di deroga agli orari d’apertura dei negozi: – supplemento: 100 franchi, per un massimo di 400 franchi; 1 Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 445. 843.110 c) approvazione piani di costruzione, sistemazione o trasformazione (art. 7 LL): – 100 franchi per progetti con al massimo dieci lavoratori occupati in attività senza pericoli particolari (tabella dei pericoli particolari definiti nella direttiva CFSL N. 6508); – supplementi: 50 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori e 50 franchi per ogni pericolo particolare rilevato, fino ad un massimo di 1000 franchi; d) permessi d’esercizio (inizio attività): – metà della tassa percepita per l’approvazione dei piani. Minimo 100 franchi; e) modifiche non sostanziali di decisioni per permessi o autorizzazioni di cui alle lettere a) e b): 30% della tassa emessa per la loro emissione, ritenuta in ogni caso una tassa minima di 25 franchi; f) autorizzazione di occupazione regolare di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 9 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007): 50 franchi. 3I controlli aziendali sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria nella misura in cui comportano l’emanazione di misure o ordini supplementari: 100 franchi per un tempo d’ispezione fino ad un quarto di giornata, una sola misura o ordine e massimo 10 lavoratori occupati in azienda. Supplementi: 100 franchi per ogni misura o ordine supplementare, 100 franchi per ogni ulteriore quarto di giornata d’ispezione e 40 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori, per un massimo di 800 franchi. 4Per i corsi di formazione proposti dall’UIL è percepita una tassa di cancelleria proporzionata alla durata, pari a 100 franchi la mezza giornata e per partecipante. Per corsi di postformazione, tariffa oraria/lezione di 140 franchi e spese amministrative e di logistica a carico dell’organizzatore.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento, con il suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicato nel BU 2011, 339. 2 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 339.

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