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Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali

Ticino · 161.110 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 a) contenuto (art. 4 LPU)
  3. Art. 3 b) correzioni formali (art. 5 LPU)
  4. Art. 4 Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)
  5. Art. 5 Protezione dei dati (art. 12 LPU)
  6. Art. 6 Sicurezza dei dati
  7. Art. 7 Abrogazione
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Oggetto

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino. Raccolta delle leggi

Art. 2 a) contenuto (art. 4 LPU)

1La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti. 2La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

Art. 3 b) correzioni formali (art. 5 LPU)

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

Art. 4 Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

Art. 5 Protezione dei dati (art. 12 LPU)

1La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo. 2In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione. 3Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

Art. 6 Sicurezza dei dati

Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

Art. 7 Abrogazione

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015. Pubblicato nel BU 2015, 140. 1 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334. 2 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41. 3 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

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