36 provisions
Art. 1 Disposizioni introduttive
Campo d'applicazione
1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti e il relativo
finanziamento nel territorio del Comune di Lugano. Esso si applica a tutti i
produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
2 Restano riservati accordi con comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture
comunali e il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini
giurisdizionali.
Propose a changeArt. 2
Competenza
1 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso
emana le necessarie disposizioni esecutive.
2 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi
compiti a terzi.
3 In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il
proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti, obbligando l'utente
a provvedervi direttamente.
Propose a changeArt. 3
Obiettivi
1 La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità,
sostenibilità economica, ecologica e di causalità.
2 Il Comune collabora con gli attori economici, commerciali, artigianali e
industriali allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente
Regolamento.
3 Esso promuove iniziative per contenere la produzione di rifiuti e per
favorire il riciclaggio, valorizzando i rifiuti riciclabili.
1- 7
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CAPITOLO II
Propose a changeArt. 4 Categorie di rifiuti
Rifiuti urbani
Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche,
nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una
composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti
ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente.
Propose a changeArt. 5
Rifiuti domestici
Sono rifiuti domestici, detti anche rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti urbani
combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.
Propose a changeArt. 6
Rifiuti ingombranti domestici
Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che hanno caratteristiche analoghe a
quelli di cui all'art. 5, ma che, per le loro dimensioni o peso, non trovano
posto nei sacchi autorizzati.
Propose a changeArt. 7
Rifiuti raccolti separatamente
Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o
completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
Propose a changeArt. 8
Rifiuti industriali o aziendali
Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria,
artigianato, servizi, ristorazione, agricoltura e selvicoltura) che per la loro
composizione e il loro quantitativo non sono considerati rifiuti urbani.
Propose a changeArt. 9
Rifiuti speciali
Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali o domestici designati come tali dall'art. 2
dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif).
CAPITOLO III
Propose a changeArt. 10 Raccolta
Organizzazione
1 La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre livelli, con lo
scopo di migliorare la situazione igienica, minimizzare l'impatto estetico e
nel contempo contenere i costi.
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2 Il Municipio stabilisce le modalità di consegna sulla base degli articoli
seguenti.
3 Il Municipio può adottare modalità differenti e porre ulteriori condizioni
speciali, localmente e/o a titolo transitorio, per risolvere problematiche
particolari, segnatamente riguardanti la viabilità nonché l'accessibilità a
determinati fondi e/o strade.
4 Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente sospeso in
caso di cause di forza maggiore o per altri eventi eccezionali.
Propose a changeArt. 11
Livelli
1 Il primo livello concerne la raccolta capillare dei rifiuti solidi urbani e, in
parte, di vetro e di carta, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
2 Il secondo livello comprende gli Ecopunti destinati alle raccolte separate
principali, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
3 Il terzo livello concerne gli Ecocentri, strutture di raccolta sorvegliate e
aperte alla popolazione in giorni e orari stabiliti dal Municipio per le
tipologie di rifiuto definite tramite ordinanza provenienti dalle economie
domestiche, esclusi i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti industriali o aziendali
propri.
4 Il Municipio può istituire altre strutture, oltre agli Ecocentri, in cui
consegnare particolari rifiuti.
Propose a changeArt. 12
Contenitori interrati su proprietà privata
1 Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni, con aumento
sostanziale del numero di persone da servire in una determinata zona, il
proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla
proprietà privata.
2 Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza
servita.
3 Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i
contenitori sono destinati all'uso eslcusivo dello stabile, i relativi costi
devono essere sopportati dal proprietario.
Propose a changeArt. 13
Utenti
1 Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio e i centri di
raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel
Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi
domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.
2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono
essere consegnati ai centri/servizi di raccolta.
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3 Chiunque produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore
rispetto alla media delle economie domestiche, può essere obbligato dal
Municipio a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di
smaltimento autorizzata, salvo accordi particolari con il Comune e nel
rispetto delle relative disposizioni tecniche.
4 Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito nel
capitolo IV del presente Regolamento.
Propose a changeArt. 14
Modalità di consegna
1 I rifiuti solidi urbani (RSU) vanno immessi negli appositi sacchi e depositati
nei contenitori adibiti allo scopo.
2 I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati agli Ecocentri.
3 Le raccolte separate vanno consegnate negli Ecopunti e rispettivamente
negli Ecocentri. Essi non possono essere mischiati con altri rifiuti e devono
essere correttamente presisposti come da disposizioni municipali.
4 Gli scarti vegetali, prodotti da privati, vanno consegnati agli Ecocentri o
presso altre strutture appositamente designate dal Municipio.
5 I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche vanno consegnati
negli Ecopunti rispettivamente presso gli Ecocentri come stabilito dalle
ordinanze municipali. Gli Ecocentri possono accogliere anche i rifiuti
speciali determinati dal Municipio nell'apposita Ordinanza.
Propose a changeArt. 15
Disposizioni particolari
1 I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.
Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di
raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
2 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali
e cantonali.
Propose a changeArt. 16
Manifestazioni
1 In caso di manifestazioni su suolo pubblico, dei sacchi per RSU da 200 litri
vengono messi a disposizione degli organizzatori al costo fissato all'art.
24.
2 Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti e a portarli ai
punti di consegna (Ecopunti o Ecocentri).
3 Per grandi manifestazioni, con importante smercio di bevande e/o cibi, gli
organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie
riutilizzabili, oppure monouso compostabili.
4 In caso di uso di materiale compostabile, i residui devono essere
compostati o recuperati a regola d'arte.
Propose a changeArt. 17
Divieti
1 È vietato bruciare i rifiuti o immeterli, anche se triturati o diliuti, nella rete
delle canalizzazioni.
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2 È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulle proprietà
pubbliche e private.
3 I cestini pubblici per rifiuti sono preposti alla raccolta di oggetti di piccole
dimensioni e non possono essere utilizzati per gettare rifiuti domestici o
oggetti ingombranti.
4 Nei contenitori interrati non possono essere immessi sacchi da oltre 11 0
litri.
5 È vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di
raccolta siano pieni; in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri
punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la
consegna.
Propose a changeArt. 18
Rifiuti esclusi dalla raccolta
1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti
tipologie di rifiuti:
a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio,
computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti,
fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella,
sangue, ecc.);
g. sostanze auto-infiammabili, esposive e radioattive;
h. residui liquidi, frangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e
benzina;
i. materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fiumi;
k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri,
latrine, nonché il letame;
l. pneumatici;
m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
o. veleni;
p. emulsioni e miscele bituminose;
q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere
mischiati e smalti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati
presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta. Si rinvia
all'articolo 1 4 cpv. 3.
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2 In caso di dubbio, l'utente ha il dovere di informarsi presso il proprio
fornitore sulle modalità di smaltimento, oppure di consultare i servizi
cantonali, l'Azienda cantonale dei rifiuti o la Divisione competente del
Comune.
CAPITOLO IV
Propose a changeArt. 19 Tasse
Principi
Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse, le
quali devono rispettare i seguenti principi:
a. principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per
i rifiuti che produce;
b. principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è propozionale al
valore della prestazione fornita dal Comune;
c. principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da
coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri
oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una
rimunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Nel
medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi del
1 00%;
d. principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la
composizione delle tasse.
Propose a changeArt. 20
Natura delle tasse
1 È riscossa una tassa sul quantitativo; essa è determinata in funzione del
volume dei rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento
(esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili
contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di
produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa). Essa è
prelevata con la vendita dei sacchi. Le modalità di vendita sono stabilite
dal Municipio mediante ordinanza.
2 È riscossa una tassa base, destinata al finanziamento dei costi fissi di
gestione e segnatamente:
a. quelli amministrativi e del personale;
b. di informazione e sensibilizzazione;
c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
d. di investimento;
e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i
quantitativi di rifiuti prodotti.
Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività
economiche.
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3 I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e pulizia di
strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e di rive dei
corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici,
sono coperti mediante le imposte e devono essere dedotti (tramite
accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui ai cpv. 1 e 2.
Propose a changeArt. 21
Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie
1 È soggetto alla tassa base per le economie domestiche ogni nucleo
famigliare o - in caso di residenze secondarie - ogni proprietario di
immobile (sia esso persona fisica o giuridica).
2 Il Municipio determina mediante ordinanza la tassa base annua (IVA
esclusa) entro i seguenti limiti:
Genere di economia domestica Tassa base
minima
Tassa base
massima
Residenze primarie, per persona sola CHF 25.-- CHF 75.--
Residenze primarie, per due o più persone CHF 50.-- CHF 1 50.--
Residenze secondarie (utilizzate da non
domiciliati) per un posto letto CHF 25.-- CHF 75.--
Residenze secondarie (utilizzate da non
domiciliati) per due o più posti letto CHF 50.-- CHF 1 50.--
3 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata
unicamente la tassa relativa alla residenza primaria.
Propose a changeArt. 22
Tassa base per attività economiche
1 È soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o
giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o meno a Registro di
Commercio.
2 Il Municipio determina mediante ordinanza la tassa base annua (IVA
esclusa) entro i seguenti limiti:
Genere di attività Tassa
minima
Tassa
massima
Persone fisiche o giuridiche che hanno attività
economiche accessorie presso economie domestiche,
per persona fisica o giuridica
CHF 25.-- CHF 75.--
Campeggi, per posto tenda o camper CHF 8.-- CHF 25.--
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Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per
posto letto CHF 8.-- CHF 25.--
Ospedali, istituti, per ogni posto letto CHF 1 0.-- CHF 30.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi,
artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina,
farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche,
grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività
economiche, fino a 1 0 unità lavorative
CHF 1 00.-- CHF 300.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi,
artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina,
farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche,
grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività
economiche, da 1 1 a 99 unità lavorative
CHF 200.-- CHF 600.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi,
artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina,
farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche,
grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività
economiche, da 1 00 unità lavorative in poi
CHF 400.-- CHF
1 200.--
3 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili
alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base
per ciascuna di esse.
Propose a changeArt. 23
Norme comuni
1 La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o
meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente artt. 2 cpv. 3,
1 3 cpv. 3, 1 5).
2 La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune
(comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative
sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della fatturazione. Essa
è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o
l'operatività sono inferiori all'anno civile.
3 La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione; sulle tasse
non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica del
richiamo di pagamento.
Propose a changeArt. 24
Tassa sul sacco
1 La tassa sul sacco viene fissata dal Municipio tramite ordinanza e sulla
base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa
corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato
entro la fine di ottobre di ogni anno.
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2 Le persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1 907 (CCS), con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con
problemi di inconteninenza attestati da un certificato medico, possono
fare richiesta di ricevere gratuitamente un certo numero di sacchi secondo
quanto stabilito dal Municipio.
3 Resta riservata l'applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali
in ambito sociale del 12 febbraio 2007.
Propose a changeArt. 25
Adeguamenti delle tasse
1 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei preventivi
tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.
2 Per la tassa sul sacco valgono le prescrizioni cantonali applicabili in
materia.
CAPITOLO V
Propose a changeArt. 26 Smaltimento scarti vegetali
Oggetto
Sono considerati scarti vegetali i rifiuti da giardinaggio atti al compostaggio,
quali erba, fogliame, paglia, legname naturale da taglio piante, provenienti
da giardini privati e da altre aree verdi del territorio giurisdizionale del
Comune.
Propose a changeArt. 27
Modalità di consegna
1 I cittadini del Comune possono consegnare gratuitamente i propri scarti
vegetali agli Ecocentri dietro presentazione della tessera Ecocard. Per
grandi quantitativi possono essere indirizzati direttamente presso uno
smaltitore autorizzato.
2 Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attvità
di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al
Comune i propri scarti vegetali.
Propose a changeArt. 28
Divieti
1 Non sono accettati presso gli Ecocentri:
a. gli scarti organici di cucina;
b. gli scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite
invasive) elencati nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di
organismi nell'ambiente del 1 0 settembre 2008 (OEDA), e in
particolare: Ambrosia artemisiifolia, Hercleum mantegazzianum,
Reynoutria japonica, Ailanthus altissima e Pueraria lobata.
2 Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere smaltito
unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta
all'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati.
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CAPITOLO VI
Propose a changeArt. 29 Altri emolumenti
Interventi di recupero oggetti smarriti
1 Il Municipio fattura il costo per il recupero di oggetti di varia natura
smarriti all'interno dei contenitori interrati ed in generale nelle
infrastrutture adibite alla raccolta dei rifiuti.
Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 1 07 cpv. 2 lett. b) LOC
e 24 RALOC.
2 La tassa viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri:
a. da CHF 80.-- fino a CHF 1 60.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;
b. da CHF 1 80.-- fino a CHF 360.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.
3 Il servizio viene svolto su richiesta dell'utente.
CAPITOLO VII
Propose a changeArt. 30 Disposizioni amministrative e finali
Esecuzione
1 Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie
ordinanze come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per
contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo
smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi
organizzati sul territorio comunale.
2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 1 07 cpv. 2 lett. b)
LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure
necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro
pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle
prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a
spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5
del Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti del 10
luglio 2007; ROTR).
3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALAPmb.
4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se
sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti
ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati
del Municipio.
5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti
possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle
leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della
personalità e dei dati personali.
6 Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con
ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal presente
Regolamento.
Propose a changeArt. 31 P. 1 1 di 1 2
Controlli
Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli
e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a
compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il
rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabiliti dalla legge.
Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano
consegnati solo rifiuti conformi.
Propose a changeArt. 32
Contravvenzioni e multe
1 Il Municipio punisce con la multa fino CHF 1 0'000.-- le infrazioni al
presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione.
2 La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 1 45 e seg. LOC. Sono
inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della
Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) e del relativo
Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli
spazi pubblici del 6 aprile 201 6 (ROrP).
Propose a changeArt. 33
Contenzioso
Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento
e delle disposizioni di applicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei
modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla Legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 201 3 (LPAmm). Contro la decisione del
Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Propose a changeArt. 34
Riserve
Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in
materia.
Propose a changeArt. 35
Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti di Breganzona, del 1 5
maggio 1 995;
- Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di
Cureggia, del 1 0 dicembre 1 992;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti di Davesco-Soragno, del 30 marzo 1 992;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
di Gandria, del 30 novembre 1 998;
- Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di
Pambio-Noranco, del 1 9 novembre 1 990;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti di Pazzallo, del 6 maggio 1 999;
P. 1 2 di 1 2
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione delle
spazzature e dei rifiuti di Pregassona, del 3 giugno 1 985;
- Regolamento per il servizio raccolta spazzatura ed eliminazione rifiuti e
detriti di Viganello, del 16 marzo 1 998;
- Regolamento sulla raccolta dei rifiuti di Barbengo (data di approvazione
sconosciuta);
- Regolamento comunale servizio rifiuti urbani di Carabbia, del 25
settembre 1 991;
- Regolamento comunale servizio raccolta rifiuti di Villa Luganese, del 1 8
ottobre 1 994;
come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione
incompatibile o contraria al presente Regolamento.
Propose a changeArt. 36
Entrata in vigore
Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo
che lo stesso sarà stato approvato dalla competente autorità cantonale.
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
Maruska Ortelli
Il Segretario
Robert Bregy
Gli scrutatori
Anna Beltraminelli
Raoul Ghisletta
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 3 maggio 2019.
Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 1 6 maggio 2019 e il 1 °
luglio 2019.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 137-RE-1 51 79 del 4
settembre 2019.
In vigore dal 1° gennaio 2020.
Propose a change