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4.1 Regolamento sulla raccolta dei rifiuti del 13 maggio 2019

Lugano · 16176717 · communal act

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Contents: 36 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni introduttive
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Categorie di rifiuti
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Raccolta
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Tasse
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Smaltimento scarti vegetali
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Altri emolumenti
  30. Art. 30 Disposizioni amministrative e finali
  31. Art. 31 P. 1 1 di 1 2
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36

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36 provisions

Art. 1 Disposizioni introduttive

Campo d'applicazione 1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti e il relativo finanziamento nel territorio del Comune di Lugano. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale. 2 Restano riservati accordi con comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture comunali e il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini giurisdizionali.

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Art. 2

Competenza 1 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive. 2 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi. 3 In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti, obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

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Art. 3

Obiettivi 1 La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità, sostenibilità economica, ecologica e di causalità. 2 Il Comune collabora con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Regolamento. 3 Esso promuove iniziative per contenere la produzione di rifiuti e per favorire il riciclaggio, valorizzando i rifiuti riciclabili. 1- 7 P. 2 di 1 2 CAPITOLO II

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Art. 4 Categorie di rifiuti

Rifiuti urbani Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente.

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Art. 5

Rifiuti domestici Sono rifiuti domestici, detti anche rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.

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Art. 6

Rifiuti ingombranti domestici Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che hanno caratteristiche analoghe a quelli di cui all'art. 5, ma che, per le loro dimensioni o peso, non trovano posto nei sacchi autorizzati.

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Art. 7

Rifiuti raccolti separatamente Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

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Art. 8

Rifiuti industriali o aziendali Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, ristorazione, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e il loro quantitativo non sono considerati rifiuti urbani.

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Art. 9

Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali o domestici designati come tali dall'art. 2 dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif). CAPITOLO III

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Art. 10 Raccolta

Organizzazione 1 La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre livelli, con lo scopo di migliorare la situazione igienica, minimizzare l'impatto estetico e nel contempo contenere i costi. P. 3 di 1 2 2 Il Municipio stabilisce le modalità di consegna sulla base degli articoli seguenti. 3 Il Municipio può adottare modalità differenti e porre ulteriori condizioni speciali, localmente e/o a titolo transitorio, per risolvere problematiche particolari, segnatamente riguardanti la viabilità nonché l'accessibilità a determinati fondi e/o strade. 4 Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente sospeso in caso di cause di forza maggiore o per altri eventi eccezionali.

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Art. 11

Livelli 1 Il primo livello concerne la raccolta capillare dei rifiuti solidi urbani e, in parte, di vetro e di carta, tramite appositi contenitori, di regola interrati. 2 Il secondo livello comprende gli Ecopunti destinati alle raccolte separate principali, tramite appositi contenitori, di regola interrati. 3 Il terzo livello concerne gli Ecocentri, strutture di raccolta sorvegliate e aperte alla popolazione in giorni e orari stabiliti dal Municipio per le tipologie di rifiuto definite tramite ordinanza provenienti dalle economie domestiche, esclusi i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti industriali o aziendali propri. 4 Il Municipio può istituire altre strutture, oltre agli Ecocentri, in cui consegnare particolari rifiuti.

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Art. 12

Contenitori interrati su proprietà privata 1 Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni, con aumento sostanziale del numero di persone da servire in una determinata zona, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata. 2 Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza servita. 3 Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso eslcusivo dello stabile, i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.

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Art. 13

Utenti 1 Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi. 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere consegnati ai centri/servizi di raccolta. P. 4 di 1 2 3 Chiunque produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche, può essere obbligato dal Municipio a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata, salvo accordi particolari con il Comune e nel rispetto delle relative disposizioni tecniche. 4 Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito nel capitolo IV del presente Regolamento.

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Art. 14

Modalità di consegna 1 I rifiuti solidi urbani (RSU) vanno immessi negli appositi sacchi e depositati nei contenitori adibiti allo scopo. 2 I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati agli Ecocentri. 3 Le raccolte separate vanno consegnate negli Ecopunti e rispettivamente negli Ecocentri. Essi non possono essere mischiati con altri rifiuti e devono essere correttamente presisposti come da disposizioni municipali. 4 Gli scarti vegetali, prodotti da privati, vanno consegnati agli Ecocentri o presso altre strutture appositamente designate dal Municipio. 5 I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche vanno consegnati negli Ecopunti rispettivamente presso gli Ecocentri come stabilito dalle ordinanze municipali. Gli Ecocentri possono accogliere anche i rifiuti speciali determinati dal Municipio nell'apposita Ordinanza.

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Art. 15

Disposizioni particolari 1 I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio. 2 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

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Art. 16

Manifestazioni 1 In caso di manifestazioni su suolo pubblico, dei sacchi per RSU da 200 litri vengono messi a disposizione degli organizzatori al costo fissato all'art. 24. 2 Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti e a portarli ai punti di consegna (Ecopunti o Ecocentri). 3 Per grandi manifestazioni, con importante smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, oppure monouso compostabili. 4 In caso di uso di materiale compostabile, i residui devono essere compostati o recuperati a regola d'arte.

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Art. 17

Divieti 1 È vietato bruciare i rifiuti o immeterli, anche se triturati o diliuti, nella rete delle canalizzazioni. P. 5 di 1 2 2 È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulle proprietà pubbliche e private. 3 I cestini pubblici per rifiuti sono preposti alla raccolta di oggetti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per gettare rifiuti domestici o oggetti ingombranti. 4 Nei contenitori interrati non possono essere immessi sacchi da oltre 11 0 litri. 5 È vietato depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni; in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna.

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Art. 18

Rifiuti esclusi dalla raccolta 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti: a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.); b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.); c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio; d. veicoli da rottamare e le loro componenti; e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione); f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.); g. sostanze auto-infiammabili, esposive e radioattive; h. residui liquidi, frangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina; i. materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici; j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fiumi; k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; l. pneumatici; m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie; n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura; o. veleni; p. emulsioni e miscele bituminose; q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi; r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari; s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smalti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta. Si rinvia all'articolo 1 4 cpv. 3. P. 6 di 1 2 2 In caso di dubbio, l'utente ha il dovere di informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento, oppure di consultare i servizi cantonali, l'Azienda cantonale dei rifiuti o la Divisione competente del Comune. CAPITOLO IV

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Art. 19 Tasse

Principi Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse, le quali devono rispettare i seguenti principi: a. principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce; b. principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è propozionale al valore della prestazione fornita dal Comune; c. principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una rimunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi del 1 00%; d. principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse.

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Art. 20

Natura delle tasse 1 È riscossa una tassa sul quantitativo; essa è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa). Essa è prelevata con la vendita dei sacchi. Le modalità di vendita sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza. 2 È riscossa una tassa base, destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente: a. quelli amministrativi e del personale; b. di informazione e sensibilizzazione; c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate; d. di investimento; e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti. Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività economiche. P. 7 di 1 2 3 I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e pulizia di strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e di rive dei corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici, sono coperti mediante le imposte e devono essere dedotti (tramite accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui ai cpv. 1 e 2.

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Art. 21

Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie 1 È soggetto alla tassa base per le economie domestiche ogni nucleo famigliare o - in caso di residenze secondarie - ogni proprietario di immobile (sia esso persona fisica o giuridica). 2 Il Municipio determina mediante ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti: Genere di economia domestica Tassa base minima Tassa base massima Residenze primarie, per persona sola CHF 25.-- CHF 75.-- Residenze primarie, per due o più persone CHF 50.-- CHF 1 50.-- Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un posto letto CHF 25.-- CHF 75.-- Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due o più posti letto CHF 50.-- CHF 1 50.-- 3 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria.

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Art. 22

Tassa base per attività economiche 1 È soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o meno a Registro di Commercio. 2 Il Municipio determina mediante ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti: Genere di attività Tassa minima Tassa massima Persone fisiche o giuridiche che hanno attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona fisica o giuridica CHF 25.-- CHF 75.-- Campeggi, per posto tenda o camper CHF 8.-- CHF 25.-- P. 8 di 1 2 Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto CHF 8.-- CHF 25.-- Ospedali, istituti, per ogni posto letto CHF 1 0.-- CHF 30.-- Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 1 0 unità lavorative CHF 1 00.-- CHF 300.-- Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 1 1 a 99 unità lavorative CHF 200.-- CHF 600.-- Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 1 00 unità lavorative in poi CHF 400.-- CHF 1 200.-- 3 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

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Art. 23

Norme comuni 1 La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente artt. 2 cpv. 3, 1 3 cpv. 3, 1 5). 2 La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile. 3 La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione; sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica del richiamo di pagamento.

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Art. 24

Tassa sul sacco 1 La tassa sul sacco viene fissata dal Municipio tramite ordinanza e sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno. P. 9 di 1 2 2 Le persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1 907 (CCS), con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di inconteninenza attestati da un certificato medico, possono fare richiesta di ricevere gratuitamente un certo numero di sacchi secondo quanto stabilito dal Municipio. 3 Resta riservata l'applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 12 febbraio 2007.

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Art. 25

Adeguamenti delle tasse 1 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti. 2 Per la tassa sul sacco valgono le prescrizioni cantonali applicabili in materia. CAPITOLO V

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Art. 26 Smaltimento scarti vegetali

Oggetto Sono considerati scarti vegetali i rifiuti da giardinaggio atti al compostaggio, quali erba, fogliame, paglia, legname naturale da taglio piante, provenienti da giardini privati e da altre aree verdi del territorio giurisdizionale del Comune.

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Art. 27

Modalità di consegna 1 I cittadini del Comune possono consegnare gratuitamente i propri scarti vegetali agli Ecocentri dietro presentazione della tessera Ecocard. Per grandi quantitativi possono essere indirizzati direttamente presso uno smaltitore autorizzato. 2 Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attvità di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al Comune i propri scarti vegetali.

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Art. 28

Divieti 1 Non sono accettati presso gli Ecocentri: a. gli scarti organici di cucina; b. gli scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite invasive) elencati nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 1 0 settembre 2008 (OEDA), e in particolare: Ambrosia artemisiifolia, Hercleum mantegazzianum, Reynoutria japonica, Ailanthus altissima e Pueraria lobata. 2 Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere smaltito unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta all'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati. P. 1 0 di 1 2 CAPITOLO VI

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Art. 29 Altri emolumenti

Interventi di recupero oggetti smarriti 1 Il Municipio fattura il costo per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei contenitori interrati ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta dei rifiuti. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 1 07 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC. 2 La tassa viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri: a. da CHF 80.-- fino a CHF 1 60.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri; b. da CHF 1 80.-- fino a CHF 360.-- per interventi con l'ausilio di autocarri. 3 Il servizio viene svolto su richiesta dell'utente. CAPITOLO VII

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Art. 30 Disposizioni amministrative e finali

Esecuzione 1 Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale. 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 1 07 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 del Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007; ROTR). 3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALAPmb. 4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. 5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali. 6 Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

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Art. 31 P. 1 1 di 1 2

Controlli Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabiliti dalla legge. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.

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Art. 32

Contravvenzioni e multe 1 Il Municipio punisce con la multa fino CHF 1 0'000.-- le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione. 2 La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 1 45 e seg. LOC. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 201 6 (ROrP).

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Art. 33

Contenzioso Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento e delle disposizioni di applicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 201 3 (LPAmm). Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

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Art. 34

Riserve Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

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Art. 35

Abrogazioni Sono abrogate le seguenti disposizioni: - Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti di Breganzona, del 1 5 maggio 1 995; - Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Cureggia, del 1 0 dicembre 1 992; - Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Davesco-Soragno, del 30 marzo 1 992; - Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Gandria, del 30 novembre 1 998; - Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di Pambio-Noranco, del 1 9 novembre 1 990; - Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Pazzallo, del 6 maggio 1 999; P. 1 2 di 1 2 - Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione delle spazzature e dei rifiuti di Pregassona, del 3 giugno 1 985; - Regolamento per il servizio raccolta spazzatura ed eliminazione rifiuti e detriti di Viganello, del 16 marzo 1 998; - Regolamento sulla raccolta dei rifiuti di Barbengo (data di approvazione sconosciuta); - Regolamento comunale servizio rifiuti urbani di Carabbia, del 25 settembre 1 991; - Regolamento comunale servizio raccolta rifiuti di Villa Luganese, del 1 8 ottobre 1 994; come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria al presente Regolamento.

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Art. 36

Entrata in vigore Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente autorità cantonale. Per il Consiglio comunale Il Presidente Maruska Ortelli Il Segretario Robert Bregy Gli scrutatori Anna Beltraminelli Raoul Ghisletta Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 3 maggio 2019. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 1 6 maggio 2019 e il 1 ° luglio 2019. Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 137-RE-1 51 79 del 4 settembre 2019. In vigore dal 1° gennaio 2020.

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