Art. 41 Privazione della libertà a scopo di assistenza
In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l’interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica. Art. 42-47…46 Art. 48…47 Norme diverse Compenso dei curatori48 Art. 4949 I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC. Responsabilità50 Art. 5051 Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC. Provvedimenti disciplinari Art. 5152 1L’autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l’autorità di protezione nei confronti dei curatori. 2Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.53 2bisA complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione.54 3Il denunciante non è parte. 4Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 42 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007, 580. 43 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 44 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 45 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 46 Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2013, 127. 47 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010, 324. 48 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 49 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 50 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 51 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 52 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 53 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 54 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75. 213.100 Norme transitorie Procedure pendenti Art. 5255 Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni. Verifica periodica della legge Art. 52a56 Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria. Entrata in vigore Art. 53 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale,57 la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.58 Pubblicata nel BU 2000, 361. 55 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 56 Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127. 57 Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367. 58 Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.